Assegno temporaneo per i figli minori
È stato approvato venerdì 4 giugno 2021 dal Consiglio dei Ministri un decreto-legge che introduce, a decorrere dal 1° luglio e fino al 31 dicembre 2021, un assegno temporaneo (“assegno ponte”) destinato alle famiglie con figli minori che non hanno diritto agli assegni al nucleo familiare già in vigore.
Questi ultimi, ulteriormente potenziati, continueranno ad essere corrisposti alle famiglie di lavoratori dipendenti e assimilati fino all’entrata in vigore, il 1° gennaio 2022, dell’assegno unico universale che sostituirà, accorpandoli, tutti i sostegni previsti per le famiglie.
In sintesi i contenuti dello schema di provvedimento al momento disponibile.
A chi spetta l’assegno temporaneo | |
BENEFICIARI | Per accedere all’assegno “ponte”, il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso di un ISEE inferiore a 50.000 euro annui. Inoltre, il richiedente, con figli minori a carico, dovrà avere i seguenti requisiti:
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MISURA dell’ASSEGNO | L’assegno varia in base al numero dei figli e all’ISEE:
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PRESENTAZIONE della DOMANDA | La domanda deve essere presentata in modalità telematica all’Inps o ai patronati secondo le regole che saranno stabilite dall’Inps entro il 30 giugno 2021.
Il beneficio spetta a decorrere dal mese di presentazione della domanda stessa. Per le domande presentate entro il 30 settembre 2021, sono corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021. L’assegno viene erogato mediante accredito su IBAN del richiedente ovvero mediante bonifico domiciliato. In caso di affido condiviso dei minori, l’assegno può essere accreditato in misura pari al 50% sull’IBAN di ciascun genitore. L’assegno non concorre a formare la base imponibile dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. |
CUMULABILITÀ | Il beneficio è compatibile con il Reddito di cittadinanza e con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle Regioni e dai Comuni |
ANF | A decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, gli importi mensili dell’assegno per il nucleo familiare già in vigore sono maggiorati:
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