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Assegno temporaneo per i figli minori

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È stato approvato venerdì 4 giugno 2021 dal Consiglio dei Ministri un decreto-legge che introduce, a decorrere dal 1° luglio e fino al 31 dicembre 2021, un assegno temporaneo (“assegno ponte”) destinato alle famiglie con figli minori che non hanno diritto agli assegni al nucleo familiare già in vigore.

Questi ultimi, ulteriormente potenziati, continueranno ad essere corrisposti alle famiglie di lavoratori dipendenti e assimilati fino all’entrata in vigore, il 1° gennaio 2022, dell’assegno unico universale che sostituirà, accorpandoli, tutti i sostegni previsti per le famiglie.

In sintesi i contenuti dello schema di provvedimento al momento disponibile.

A chi spetta l’assegno temporaneo
BENEFICIARI Per accedere all’assegno “ponte”, il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso di un ISEE inferiore a 50.000 euro annui. Inoltre, il richiedente, con figli minori a carico, dovrà avere i seguenti requisiti:

  • essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare titolare del diritto di soggiorno;
  • essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea, in possesso del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
  • essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
  • essere domiciliato o residente in Italia e avere i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d’età;
  • essere residente in Italia da almeno 2 anni, anche non continuativi, oppure essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.
MISURA dell’ASSEGNO L’assegno varia in base al numero dei figli e all’ISEE:

  • gli importi risultano decrescenti al crescere del livello dell’ISEE: da 30 euro fino a 167,5 euro mensili per ogni figlio (nuclei fino a 2 figli minori);
  • in presenza di più di due figli, l’importo unitario per ciascun figlio minore viene maggiorato del 30%
  • gli importi sono maggiorati di 50 euro per ciascun figlio minore con disabilità
PRESENTAZIONE della DOMANDA La domanda deve essere presentata in modalità telematica all’Inps o ai patronati secondo le regole che saranno stabilite dall’Inps entro il 30 giugno 2021.

Il beneficio spetta a decorrere dal mese di presentazione della domanda stessa. Per le domande presentate entro il 30 settembre 2021, sono corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021.

L’assegno viene erogato mediante accredito su IBAN del richiedente ovvero mediante bonifico domiciliato. In caso di affido condiviso dei minori, l’assegno può essere accreditato in misura pari al 50% sull’IBAN di ciascun genitore.

L’assegno non concorre a formare la base imponibile dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.

CUMULABILITÀ Il beneficio è compatibile con il Reddito di cittadinanza e con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle Regioni e dai Comuni
ANF A decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, gli importi mensili dell’assegno per il nucleo familiare già in vigore sono maggiorati:

  • di 37,5 euro per ciascun figlio in favore dei nuclei familiari fino a due figli;
  • di 55 euro per ciascun figlio in favore dei nuclei familiari di almeno tre figli.

Comunicato stampa

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