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Assegno di ricerca erogato dall’università Ceca non soggetto a tassazione in Italia

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In applicazione della Convenzione contro le doppie imposizioni Italia – Repubblica Ceca, gli emolumenti percepiti a titolo di finanziamento per l’attività di ricerca da un’università Ceca non sono soggetti a imposizione in Italia, tenuto conto della durata biennale del periodo di ricerca. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 97/E del 14 aprile 2025.

L’Amministrazione finanziaria ricorda innanzitutto che dal 1° gennaio 2024, ai fini delle imposte sui redditi, sono considerate residenti in Italia, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del TUIR, “le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta, considerando anche le frazioni di giorno, hanno la residenza ai sensi del Codice civile o il domicilio nel territorio dello Stato ovvero sono ivi presenti”.

Per domicilio si intende il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona. Salvo prova contraria, si presumono altresì residenti le persone iscritte per la maggior parte del periodo di imposta nelle anagrafi della popolazione residente.

Per i periodi d’imposta precedenti, continua ad applicarsi la normativa previgente, per cui si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo di imposta:

  • sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente
  • hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del Codice civile.

Le condizioni appena indicate, sono fra loro alternative; pertanto, la sussistenza anche di una sola di esse è sufficiente a far ritenere che un soggetto sia fiscalmente residente in Italia.

Resta ferma l’applicazione delle disposizioni internazionali (nel caso di specie, la Convenzione Italia Repubblica Ceca, firmata a Praga il 5 maggio 1981 e ratificata con Legge 2 maggio 1983, n. 303: di seguito, anche, “Trattato” o “Convenzione”) nei casi in cui occorra risolvere eventuali conflitti di residenza.

Tanto premesso, con il quesito in oggetto, il Contribuente chiede quale sia il trattamento fiscale riservato al finanziamento erogatogli dal Ministero Ceco tramite l’Università Ceca per l’attività di ricerca svolta presso quest’ultima.

Al riguardo l’Agenzia chiarisce che:

  • da quanto emerge dagli atti allegati, gli emolumenti erogati all’Istante dall’Università Ceca non si qualificano come borsa di studio (bensì come rapporto di lavoro dipendente) né, di conseguenza, possono beneficiare dell’esenzione da imposta prevista per talune categorie di borse di studio;
  • in virtù del principio della prevalenza del diritto convenzionale sul diritto interno (artt. 169 e 75 TUIR) opera nel caso di specie la disciplina ad hoc prevista dalla Convenzione per chi svolge attività di ricerca in uno Stato contraente e vi si trasferisce a tale scopo secondo cui: “i professori o gli insegnanti i quali soggiornano temporaneamente in uno Stato contraente, per un periodo non superiore a due anni, allo scopo di insegnare o di effettuare ricerche scientifiche presso un’università, collegio, scuola od altro istituto di insegnamento non avente fini di lucro, e che sono, o che erano immediatamente prima di tale soggiorno, residenti nell’altro Stato contraente, saranno esentati da imposta nel detto primo Stato contraente per le remunerazioni derivanti dall’attività di insegnamento o di ricerca”.

Pertanto, gli emolumenti percepiti dall’interpellante non sono soggetti a imposizione in Italia, tenuto conto della durata biennale del periodo di ricerca.

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