Assegnazioni agevolate: remissione in bonis anche per l’omessa compilazione del quadro RQ
Ancora pochi giorni per procedere con il versamento delle imposte sostitutive derivanti dalle operazioni di assegnazione, cessione o trasformazione agevolata in società semplice, che si siano perfezionate entro lo scorso 30 settembre, o che lo siano nell’ambito della proroga disposta dal D.L. n. 132/2023 (che ha spostato la data del 30 settembre al 30 novembre per il versamento dell’imposta sostitutiva).
Ricordiamo che secondo quanto precisato dall’Amministrazione finanziaria, i benefici fiscali legati alla disciplina di favore in argomento sono subordinati alla corretta indicazione dei dati rilevanti nel quadro RQ del modello Redditi. La circolare n. 26/E/2016 ha infatti sostenuto che le opzioni si ritengono perfezionate con l’indicazione nel prospetto dei valori dei beni assegnati o ricompresi nel patrimonio della società trasformata e della relativa imposta sostitutiva.
L’interpretazione si presta tuttavia a diverse critiche posto che:
- la scelta di avvalersi delle menzionate agevolazioni viene esplicitata già nell’atto notarile con cui si procede con l’assegnazione, la cessione o la trasformazione agevolata (atto sottoposto a registrazione e quindi portato adeguatamente a conoscenza del Fisco);
- la circolare n. 26/2016 non precisa nel dettaglio le conseguenze dell’errata indicazione dei valori dei beni assegnati e della relativa imposta sostitutiva nel prospetto del quadro RQ della dichiarazione: è ben possibile, infatti, corretti porti a quantificare una sostitutiva errata (società che calcola la sostitutiva con l’aliquota ordinaria e non di comodo), così come possono esserci dati errati in presenza di imposta sostitutiva determinata correttamente.
In tutti questi casi la soluzione più equilibrata è quella di considerare l’indicazione nel quadro RQ come operazione con valenza liquidatoria e non negoziale, salvo in ogni caso il potere dell’Agenzia delle Entrate di rettificare l’imposta sostitutiva.
In caso di omessa compilazione del quadro RQ, invece, il rischio di perdita del beneficio fiscale può essere evitato avvalendosi dell’istituto della “remissione in bonis” che, introdotto con l’art. 2 del D.L. n. 16/2012, consente la fruizione di benefici di natura fiscale o l’accesso a regimi fiscali opzionali anche nel caso in cui il contribuente non adempia, nei tempi previsti, agli obblighi di preventiva comunicazione o a qualunque altro adempimento di natura formale previsto dalla legislazione vigente (cfr. risposta ad interpello n. 443/2022 ).