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Assegnazioni agevolate: il trattamento contabile

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Il 30 novembre 2023 scade il termine per porre in essere l’assegnazione o la cessione agevolata dei beni ai soci. In vista dell’approssimarsi di tale data, appare utile ripercorrere gli elementi essenziali per il corretto trattamento contabile da applicare nel caso in cui si scelga di cogliere tale opportunità.

Con riferimento all’operazione di assegnazione, in particolare, è necessario innanzitutto distinguere a seconda che la stessa preveda o meno una riduzione del capitale sociale.

Assegnazione senza riduzione del capitale L’operazione si sostanzia in una distribuzione di riserve di utili o di capitale tramite beni in natura anziché denaro. Ai fini del buon esito dell’operazione, è necessario tenere in debita considerazione che è un’operazione di gestione straordinaria per cui, ai sensi dell’art. 2479, comma 1, del codice civile, l’organo a cui sono attribuiti questi poteri è l’assemblea dei soci. Quest’ultima, salvo diversa previsione statutaria, può deliberare a maggioranza, anche se il CNDCEC consiglia una delibera unanime nel Documento di marzo 2016 applicando un’ottica prudenziale.

Considerando che ci sarà una distribuzione delle riserve di patrimonio netto, è necessario che la riduzione sia attuata nel rispetto sostanziale del criterio di parità di trattamento dei soci come ribadito nella Massima dei Notai di Milano n. 35. Peraltro, è ammessa un’assegnazione non proporzionale, ma solo con il consenso unanime dei soci.

Ai fini del corretto utilizzo delle riserve occorre considerare che il Principio contabile OIC 28 impone, in primo luogo, che siano distribuite le riserve meno vincolate, come le riserve di utili, rispetto a quelle più vincolate, come le riserve di capitale.

Non si applica invece la presunzione di prioritaria distribuzione di riserve di utili prevista dall’art. 47 del TUIR.

Assegnazione con riduzione del capitale L’assegnazione agevolata mediante una riduzione volontaria del capitale è necessariamente deliberata dai soci (attuabile solo dopo 90 giorni dal deposito della stessa ex art. 2482 del codice civile). Dal punto di vista contabile, la cessione agevolata verrà registrata come una normale operazioni di compravendita.

La Fuego una s.r.l. provvede ad assegnare un immobile, iscritto tra le immobilizzazioni, avente un valore di mercato di 150.000 euro e iscritto contabilmente per un valore residuo di 100.000 euro. Le scritture da effettuare sono le seguenti:

1. Rilevazione delibera di distribuzione dell’utile in natura
 
2. Pagamento del dividendo in natura con assegnazione dell’immobile
 
3. Rilevazione imposta sostitutiva (supposta all’8% in caso di società operativa) da applicare alla plusvalenza da assegnazione
 

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