Assegnazione beni ai soci. Individuazione valori fiscali e contabili
Nel corso degli ultimi anni, il legislatore fiscale ha riproposto la chance di assegnazione agevolata di beni ai soci. Uno degli aspetti di maggiore interesse riguarda la corretta individuazione del valore contabile dell’operazione.
Come da documento ufficiale del CNDCEC “L’assegnazione dei beni ai soci: trattamento contabile e profili operativi”, l’assegnazione dei beni ai soci può avvenire in sede di:
- distribuzione dell’utile d’esercizio;
- ripartizione di riserve (di utili o di capitale);
- riduzione del capitale sociale, come, per esempio, nei casi di recesso o di liquidazione della partecipazione del socio.
Indipendentemente dalla circostanza che determina l’assegnazione, dalla lettura dell’operazione si possono verificare in ambito societario tre situazioni:
- i soci attribuiscono al bene un valore pari al suo valore netto contabile;
- i soci attribuiscono al bene un valore superiore al suo valore netto contabile;
- i soci attribuiscono al bene un valore inferiore al suo valore netto contabile.
In base al documento in parola, il valore attribuito dai soci al bene rappresenta un valore di realizzo. Tale valore è identificabile ai fini fiscali con il valore normale (oppure con il valore catastale, vedi comma 102, Legge n. 197/2022 ).
Si intende per tale valore normale (vedi art. 9 del TUIR), il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi (…).
Per quanto invece riguarda il valore civilistico, nelle scritture contabili, potrebbe accadere che il valore del bene assegnato sia: pari al valore contabile, superiore o inferiore. Detto ciò, sembrerebbe che sia legittimato l’utilizzo di uno dei due valori, valore contabile o il valore rilevante ai fini fiscali, a seconda di quale dei due sia in linea con i reali effetti dell’operazione.
Nella circolare, Agenzia delle Entrate, n. 37/E del 2016, è stato messo in evidenza come il bene assegnato potrebbe fuoriuscire dalla società ad un valore contabile diverso da quello rilevante in sede fiscale, in quanto contabilmente rileva il valore attribuito dal redattore del bilancio, mentre fiscalmente quello normale/catastale.
La scelta del valore indicato in contabilità non sembrerebbe mettere a repentaglio la validità dell’operazione di assegnazione, nel rispetto dei dettami fissati dalla norma in ambito fiscale.