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Ascensori, società immobiliari, interventi su distinti corpi edilizi

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Con le Risposte nn. 287 , 288 , 289  e 290  del 23 maggio 2022, l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in materia di Superbonus.

In particolare:

  1. qualora la realizzazione di un nuovo vano ascensore per il superamento delle barriere architettoniche, rientri tra gli interventi di “ristrutturazione edilizia”, il limite di spesa ammesso al Superbonus per l’installazione contestuale dell’impianto solare fotovoltaico connesso alla rete elettrica di cui all’art. 119, comma 5, del Decreto “Rilancio” (D.L. n. 34/2020) è ridotto a 1.600 euro per ogni kW di potenza. Tale conclusione si fonda sulla circostanza che, in base al tenore letterale della disposizione in commento, ai fini della riduzione del limite di spesa previsto dalla norma non assume rilievo l’eventuale collegamento funzionale tra l’installazione dell’impianto solare fotovoltaico e l’intervento di “ristrutturazione edilizia”, essendo a tal fine sufficiente la contestualità degli interventi (Risposta all’istanza di interpello 23 maggio 2022, n. 287);
  2. non è preclusa la possibilità di accedere al Superbonus in relazione alle spese sostenute nel 2021 per interventi realizzati in qualità di locatario su immobili residenziali di proprietà di una società di gestione immobiliare della quale non risulta essere né socio né titolare di cariche sociali, sempreché lo stesso possa qualificarsi come persone fisica “al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni”. A tal fine è necessario, tra l’altro, che il soggetto abbia sostenuto le spese per tali interventi (per la cui esecuzione è comunque richiesto il consenso del proprietario) e che gli immobili in questione (che devono, in ogni caso, essere ad uso residenziale, incluse le relative pertinenze) siano dallo stesso detenuti in base a un contratto di locazione regolarmente registrato al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il citato avvio (Risposta 23 maggio 2022, n. 288);
  3. con la Risposta n. 289/2022, è stata affrontata l’ipotesi in cui determinati interventi vengano realizzati su due corpi edilizi leggermente distanziati tra loro in un terreno agricolo su un’area extraurbana, costituiti dall’alloggio “A” (composto da una unità immobiliare censita in catasto in categoria A/3 e da una cantina accatastata in categoria C/2 posta al suo seminterrato) e dall’alloggio “B” (composto da una unità immobiliare censita in catasto in categoria A/3) nonché di un garage identificato nella categoria catastale C/6 e distaccato da entrambi i corpi di fabbrica. Nello specifico, è stato affermato che:
    1. per la realizzazione di un sistema centralizzato a biomassa a servizio di entrambi gli alloggi, trattandosi di una sostituzione di impianti di climatizzazione invernale su edifici unifamiliari, la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 30mila euro per unità immobiliare, con esclusione delle spese riferite alla parte eccedente il volume ante-operam e al volume attualmente non riscaldato;
    2. in relazione alla sostituzione degli infissi, nei limiti di spesa previsti dalla norma, la detrazione spetta anche qualora, nell’ambito di demolizione e ricostruzione, sia modificato il numero, le dimensioni, la posizione e l’orientamento degli infissi medesimi;
  4. in relazione agli interventi che comportino il cambio di destinazione di uso di una o più unità immobiliari all’interno di un edificio, la verifica che tale edificio abbia prevalentemente funzione residenziale dev’essere effettuata considerando la situazione esistente al termine dei lavori (Risposta 23 maggio 2022, n. 290).

Risposta_290_23.05.2022 Risposta_289_23.05.2022 Risposta_288_23.05.2022 Risposta_287_23.05.2022

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