Artigiani e commercianti esclusione base imponibile
Con la Circolare 10 giugno 2021, n. 84 , l’Inps ha fornito chiarimenti in merito alla formazione dell’imponibile contributivo per le Gestioni degli artigiani e degli esercenti attività commerciali. In particolare, è stato precisato che dalla base imponibile contributiva devono essere esclusi i redditi di capitale attribuiti agli iscritti alle Gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali derivanti dalla partecipazione a società di capitali nella quale i lavoratori autonomi non svolgono attività lavorativa.
Si tratta di una conclusione in linea con le indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali che, con la Nota 16 luglio 2020, n. 7476 , ha condiviso l’orientamento assunto in materia dalla Corte di Cassazione (sentenze nn. 21540/2019 , 23790/2019, 23792/2019, 24096/2019 e 24097/2019).
Per i giudici di legittimità, in particolare, gli utili derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa, disciplinati dal Tuir, non rientrano nell’ambito applicativo dell’art. 3-bis, comma 1, del D.L. 19 settembre 1992, n. 384, convertito con modifiche dalla Legge 14 novembre 1992, n. 438.
Tale norma dispone che “A decorrere dall’anno 1993, l’ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti di cui all’art. 1, L. 2 agosto 1990, n. 233, è rapportato alla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF per l’anno al quale i contributi stessi si riferiscono”.
La circolare in commento precisa al riguardo che le nuove indicazioni fornite in merito alla determinazione della base imponibile avranno effetto soltanto con decorrenza a partire dall’anno di imposta 2020.