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Approvazione dei bilanci 2023 entro il 29 aprile

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L’approvazione dei bilanci relativi al periodo d’imposta 2023 dovrà avvenire entro il prossimo 29 aprile.

Infatti ai sensi dell’art. 2364 del codice civile, l’approvazione del bilancio delle SPA deve avvenire  entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale. Lo statuto può prevedere un maggior termine, comunque non superiore a centottanta giorni, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della società.

Cosicchè, per le società con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, i bilanci al 31 dicembre dovranno essere approvati entro il 29 aprile. Il termine lungo di 120 giorni coincide invece con la scadenza del 28 giugno. 

Per le SRL, il riferimento civilistico è l’art. 2478-bis che prevede la convocazione dell’assemblea ordinaria per l’approvazione del bilancio entro centoventi  giorni  dalla  chiusura dell’esercizio  sociale, salva  la possibilità  di  un  maggior  termine  nei limiti ed alle  condizioni previsti dal secondo comma dell’art. 2364 (vedi sopra, bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della società).

Il bilancio, con le copie integrali dell’ultimo bilancio delle società controllate e un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell’ultimo bilancio delle società collegate, deve restare depositato in copia nella sede della società, insieme con le relazioni degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, durante i quindici giorni che precedono l’assemblea, e finché sia approvato. I soci possono prenderne visione.

Il bilancio di esercizio che rappresenta la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società e del risultato economico dell’esercizio è approvato al termine di un procedura che si compone delle seguenti fasi:

  • redazione ed approvazione del progetto di bilancio da parte dell’organo amministrativo;
  • comunicazione del progetto di bilancio e della Relazione al Collegio sindacale (o sindaco unico) ed al soggetto incaricato della revisione legale (ove presente);
  • predisposizione da parte del Collegio sindacale (o sindaco unico) e del soggetto incaricato della revisione legale (ove presente) delle Relazioni di rispettiva competenza ed invio delle stesse all’organo amministrativo;
  • deposito presso la sede sociale del progetto di bilancio, insieme con le Relazioni dell’organo amministrativo, dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale, con le copie integrali dell’ultimo bilancio delle società controllate e con il prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell’ultimo bilancio delle società collegate;
  • esame e delibera di approvazione da parte dell’assemblea ordinaria dei soci oppure con decisione non collegiale nelle s.r.l., se prevista da statuto.

Il deposito del bilancio, delle Relazioni suddette, del verbale di approvazione e dell’elenco dei soci (nelle società per azioni non quotate) presso il Registro delle imprese dovrà avvenire entro 30 giorni.

É ancora ammessa la convocazione delle assemblee dei soci a distanza, con possibilità di esprimere il voto in via elettronica o per corrispondenza e svolgimento delle assemblee anche con mezzi di comunicazione.

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