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Approvazione bilanci: assemblee in modalità telematica per tutto il 2025

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Le società di capitali devono convocare l’assemblea dei soci entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio 2024, quindi entro il 30 aprile 2025 per gli esercizi coincidenti con l’anno solare, al fine di approvare il bilancio.

L’art. 3, comma 14-sexies del D.L. n. 202/2024, c.d. Decreto Milleproroghe, post conversione in Legge, estende l’applicabilità delle norme sullo svolgimento delle assemblee ordinarie e straordinarie di società ed enti in via telematica, disposte dall’art. 106 del D.L. n. 18/2020, alle assemblee sociali tenute entro il 31 dicembre 2025.

In particolare, anche per il 2025 le s.p.a., le società in accomandita per azioni (s.a.p.a.), le s.r.l. e le società cooperative e le mutue assicuratrici, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, con l’avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie possono prevedere che:

  • il voto venga espresso in via elettronica o per corrispondenza;
  • l’intervento all’assemblea avvenga mediante mezzi di telecomunicazione;
  • l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2370, comma 4, 2479-bis, comma 4, e 2538, comma 6, Codice civile senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.

In aggiunta, con esclusivo riferimento alle s.r.l., il comma 3 consente che l’espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.

Gli artt. 2364, comma 2, e 2478-bis c.c. prevedono, rispettivamente per le s.p.a./s.a.p.a e le s.r.l., l’obbligo per gli amministratori di convocare l’assemblea dei soci entro il termine stabilito dallo statuto (atto costitutivo per le s.r.l.) e comunque non oltre i 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.

Pertanto, il termine ordinario per l’approvazione del bilancio è fissato a 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.

Così ad esempio, con bilancio chiuso al 31 dicembre 2024 l’approvazione dovrà avvenire entro il 30 aprile 2025.

Lo statuto può prevedere un maggior termine per l’approvazione (presentazione nelle s.r.l.), comunque non superiore a 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, nel caso di società:

  • tenute alla redazione del bilancio consolidato, ovvero
  • quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della società.

In questi casi gli amministratori segnalano nella relazione sulla gestione (o, in caso di esonero, nella nota integrativa o al limite in calce al bilancio per le micro-imprese) le ragioni della dilazione del termine di approvazione del bilancio.

Ad esempio rispetto all’esigenze relative alla struttura, si fa riferimento alla complessità societaria rilevabile: nelle holding, che devono acquisire i dati dei bilanci delle controllate; nella presenza di società partecipate estere, con la necessità di attendere i relativi bilanci e procedere alla loro traduzione; nell’esistenza di cantieri, sedi operative o stabili organizzazioni dotate di autonomia gestionale, con la necessità di reperire i relativi dati; ecc.

A ogni modo, il progetto di bilancio deve essere trasmesso all’organo di controllo, se esistente, almeno 30 gg prima della data della convocazione dell’assemblea nonché depositato presso la sede sociale nei 15 giorni precedenti a quest’ultima data.

Il bilancio, una volta approvato, va depositato, entro 30 gg al competente ufficio del Registro delle imprese.

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