Approvato il Testo unico sui versamenti e la riscossione
Il Governo ha approvato il 17 settembre 2024 (Consiglio dei Ministri n. 95) il nuovo Testo unico sui versamenti e la riscossione. Il testo del Decreto ha carattere compilativo ed è stato elaborato, coerentemente con l’art. 21, comma 1, della Legge 9 agosto 2023, n. 111, “Delega al Governo per la riforma fiscale”, ispirandosi ai seguenti criteri e principi direttivi:
- ricognizione della normativa vigente sulla materia oggetto di riordino, contenuta in fonti diverse;
- coordinamento della normativa vigente mediante interventi resi necessari da modificazioni apportate da leggi successive;
- proposta di abrogazione, delle disposizioni da ritenersi superate e rilevazione delle abrogazioni già operate dalle precedenti fonti legislative.
Il settore “versamenti e riscossione” è regolato da fonti diverse, con conseguente frammentazione. Coerentemente con il principio recato dall’art. 21 della Legge di riforma fiscale, al fine di coordinare, sotto il profilo formale e sostanziale, le norme vigenti, viene proposto di inserire nel testo unico anche le disposizioni contenute in regolamenti governativi emanati ai sensi dell’art. 17, comma 2, della Legge 23 agosto 1988, n. 400.
Il testo unico è composto di 13 Titoli:
- Nel Titolo I “Disposizioni in materia di riscossione spontanea”, che si compone di tre capi, sono confluite le disposizioni relative al sistema dei versamenti unitari mediante delega di pagamento modello F24 con facoltà di compensazione. Al riguardo, benché l’utilizzo del modello F24 sia stato progressivamente esteso alla quasi totalità dei tributi erariali, considerato che permane – sia pur in misura residuale e in via di superamento – un ambito circoscritto di gestione dei versamenti (tributi speciali e ipo-catastali) per i quali opera ancora la delega di pagamento modello F23, si è ritenuto opportuno recepire in un apposito Capo anche la disciplina relativa ai predetti versamenti che, attualmente, ha ad oggetto principalmente entrate diverse da quelle tributarie. Nei successivi titoli:
- Titolo II “Riscossione delle imposte sul reddito” – nell’ambito del titolo II dedicato alle imposte sui redditi in cui è confluita la disciplina delle ritenute e degli acconti, è stata proposta una sistematizzazione della normativa relativa, in particolare, alla tassazione dei redditi di capitali cui è dedicata un’apposita sezione;
- Titolo III “Riscossione dell’IVA”,
- Titolo IV “Riscossione dell’imposta di registro”,
- Titolo V “Riscossione dell’imposta ipotecaria e catastale”
- e Titolo VI “Riscossione dell’imposta sulle successioni” sono state ricondotte le disposizioni in materia di versamenti e riscossione relativi alle rispettive imposte.
- Il Titolo VII “Rimborsi”, attiene alla disciplina delle modalità di erogazione delle eccedenze di versamento con autonomi capi dedicati alle diverse tipologie di imposte. In tale contesto è stata inserita anche la disciplina del conto fiscale la cui operatività – alla luce dell’evoluzione normativa – è, oggi, circoscritta alla gestione dei rimborsi.
- Il Titolo VIII “Riscossione mediante ruoli”, riporta la normativa attinente alla modalità di riscossione mediante iscrizione a ruolo ed alla cartella di pagamento. Al riguardo, si evidenzia che non trova collocazione in tale contesto la normativa in materia di avviso di accertamento c.d. esecutivo ai sensi dell’art. 29 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78. L’esecutività dell’atto impositivo rappresenta invero una qualità intrinseca dell’atto stesso da cui l’idoneità all’utilizzo ai fini della riscossione forzosa in luogo dell’iscrizione a ruolo. Si è pertanto ritenuto opportuno che la relativa disciplina confluisse integralmente nel testo unico adempimenti e accertamento nell’ambito delle disposizioni attinenti alle modalità di espletamento dell’attività di controllo sostanziale da parte dell’amministrazione.
- Il Titolo IX “Riscossione coattiva”, riporta la disciplina delle attività finalizzate al recupero forzoso del credito dell’Amministrazione finanziaria contenuta nell’attuale Titolo II del D.P.R. n. 602/1973.
- Il Titolo X “Funzionamento del servizio nazionale della riscossione” è dedicato alla disciplina degli obblighi e degli adempimenti dell’agente della riscossione quale soggetto incaricato della gestione del servizio nazionale di riscossione, attualmente contenuta nel D.Lgs. n. 112/1999. Si rappresenta che nel presente testo unico sono confluite esclusivamente le disposizioni attinenti alla gestione operativa del servizio in quanto le norme istitutive e organizzative dell’agente della riscossione, quale ente strumentale dell’Agenzia delle Entrate, si ritengono parte integrante della disciplina dell’organizzazione dell’Amministrazione finanziaria che esula dall’attività di codificazione cui è finalizzata l’attività ricognitiva ai sensi della citata Legge delega.
- Il Titolo XI “Estensione delle disposizioni sulla riscossione mediante ruolo” contempla la normativa, attualmente contenuta nel D.Lgs. n. 46/1999, che estende alle diverse entrate dello Stato, anche non tributarie, l’utilizzo del ruolo ai fini della riscossione richiamando, a tal fine, la specifica disciplina in materia di riscossione delle imposte sul reddito e specificandone i limiti di compatibilità.
- Il Titolo XII “Mutua assistenza per il recupero dei crediti sorti nel territorio nazionale o in uno stato membro UE” è dedicato all’attività di riscossione internazionale sulla base della direttiva 2010/24/UE, recepita con il D.Lgs. n. 149/2012, in materia di mutua assistenza tra gli Stati membri dell’Unione europea ai fini della riscossione dei crediti erariali.
- Il Titolo XIII “Disposizioni transitorie e finali”, infine, contiene la disciplina di coordinamento e l’elenco di quelle disposizioni che si propone di abrogare in quanto ricondotte nel corpo del testo unico ovvero non più attuali (art. 21, comma 1, lett. c), Legge 11 agosto 2023, n. 111).
Al testo unico sono annessi i seguenti due allegati:
- Allegato A che individua le forme societarie che devono rivestire i soggetti residenti in uno degli Stati membri dell’Unione europea al fine di beneficiare dell’esenzione di cui all’art. 26-quater del D.P.R. n. 600/1973;
- Allegato B che individua le imposte sui redditi applicate nei paesi dell’Unione europea ivi individuati ai fini della fruizione dell’esenzione di cui all’art. 26-quater del D.P.R. n. 600/1973.