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Approvato al Senato il decreto di conversione in legge del DL PNRR

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Con 83 voti favorevoli, 57 contrari e 6 astensioni, l’Aula del Senato ha approvato il 13 aprile 2023, con modificazioni, il DdL n. 564, di conversione del D.L. n. 13/2023 sulle disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché delle politiche di coesione e della politica agricola comune.

Le novità in sintesi:

Le principali novità del D.L. n. 13/2023 approvato al Senato nel suo iter di conversione in legge (Atto Senato n. 564)
Art. 1, comma 2, DdL di conversione Piani nazionali a tutela delle persone anziane
  • Adozione, con cadenza triennale ed aggiornamento annuale del “Piano nazionale per l’invecchiamento attivo, l’inclusione sociale e la prevenzione delle fragilità nella popolazione anziana”
  • e del “Piano nazionale per l’assistenza e la cura della fragilità e della non autosufficienza nella popolazione anziana”. Con riferimento a quest’ultimo Piano si precisa che esso sostituisce – per la parte inerente alla popolazione anziana – il Piano per la non autosufficienza.
Art. 1, comma 3, DdL di conversione Proroga del termine per l’esercizio della delega per la riforma dell’ordinamento giudiziario
  • Proroga del termine per l’esercizio della delega per la riforma dei criteri di assegnazione degli incarichi direttivi e semidirettivi,
  • revisione del numero degli incarichi semidirettivi,
  • revisione dei criteri di accesso alle funzioni di legittimità, del procedimento di approvazione delle tabelle organizzative degli uffici giudicanti
  • e riordino della disciplina del collocamento in posizione di fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili, conferita al Governo con la legge n. 71/2022.
Art. 4-bis Riduzione dei tempi di pagamento delle PA
  • Le Amministrazioni centrali dello Stato adottano specifiche misure, anche di carattere organizzativo, per rendere efficienti i processi di spesa.
  • Tutte le Amministrazioni pubbliche, nell’ambito dei sistemi di valutazione della performance previsti dai rispettivi ordinamenti, provvedono ad assegnare ai dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali, nonché ai dirigenti apicali, specifici obiettivi annuali per il rispetto dei tempi di pagamento, individuati con riferimento all’indicatore di ritardo annuale e valutati ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato, in misura non inferiore al 30 per cento.
  • La verifica del raggiungimento degli obiettivi è effettuata dal competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile. La Ragioneria generale dello Stato definisce, entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto, la base di calcolo e le modalità di rappresentazione degli indicatori previsti dalla riforma 1.11 del PNRR.
Art. 6-ter Indici sintetici di affidabilità fiscale – SOSE
  • Affidato alla Sose il compito di porre in essere ogni attività ritenuta necessaria a favorire l’introduzione del concordato preventivo e l’implementazione dell’adempimento collaborativo, nonché le attività di progettazione, di sviluppo e di realizzazione dell’interoperabilità delle banche dati.
Art. 16, comma 3-bis Agenzia del demanio. Comunità energetiche rinnovabili nazionali
  • Consentito all’Agenzia del demanio di costituire comunità energetiche rinnovabili nazionali, anche per impianti superiori a 1 MW, con le Amministrazioni dello Stato o con altre pubbliche amministrazioni centrali o locali.
  • Le comunità energetiche così costituite accedono ai relativi regimi di sostegno previsti anche per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, disciplinando i rapporti.
Art. 18, comma 2-bis Carta europea della disabilità in Italia
  • Modifica della disciplina in materia di “Carta europea della disabilità in Italia”.
  • Le modifiche ampliano l’ambito dei soggetti terzi ai quali l’INPS riconosce il diritto all’accesso, attraverso lo strumento della Carta e su richiesta dell’interessato, ad informazioni contenute nei verbali (previsti da qualsiasi normativa) di accertamento dello stato di invalidità o di disabilità e specificano che tale accesso può essere operato anche attraverso l’utilizzo in via telematica del medesimo strumento della Carta.
Art. 35, commi 1 e 2 Conservazione in digitale di atti e documenti giudiziari civili formati originariamente su supporto analogico
  • Obiettivo: la creazione di copie digitali da originali analogici, di atti e documenti giudiziari civili (a fini di conservazione sostitutiva del ‘cartaceo’); si tende alla conservazione in modalità digitale di atti e documenti depositati in procedimenti giudiziari civili – purché tali procedimenti siano definiti con provvedimento decisorio non più soggetto a impugnazione da almeno un anno.
Art. 35, commi 3 e 4 Modifiche al deposito telematico di atti e di provvedimenti nei processi civili
  • Obbligo di deposito telematico di atti e provvedimenti nel processo civile, al fine di sottolinearne la portata generale e assicurarne un’applicazione universale, dal momento che viene estesa la platea dei soggetti tenuti a tale adempimento, ricomprendendovi il pubblico ministero e i magistrati.
  • Si prevede, inoltre, che le nuove disposizioni abbiano effetto a decorrere dal 1° marzo 2023 e che si applichino anche ai procedimenti pendenti a quella data.
Art. 36 Ulteriori disposizioni in materia di deposito telematico nei procedimenti di volontaria giurisdizione
  • Nei procedimenti civili di volontaria giurisdizione anche le persone fisiche che stanno in giudizio personalmente possano depositare gli atti processuali e i documenti con modalità telematiche, avvalendosi del portale dedicato gestito dal Ministero della giustizia, nel rispetto della normativa vigente, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, nonché delle apposite specifiche tecniche adottate ai sensi del successivo comma 4 (precisazione introdotta nel corso dell’esame in sede referente) dal direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia.
  • Inoltre, viene stabilito che in tale evenienza il deposito si perfezioni esclusivamente con tali modalità e si specifica che gli atti processuali e i documenti depositati per il tramite del portale vengano trasmessi all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’ufficio giudiziario destinatario mediante un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a tale scopo predisposto dal Ministero della Giustizia, che non verrà inserito nel registro generale degli indirizzi elettronici.
Art. 38 Disposizioni in materia di crisi di impresa
  • L’art. 38, al comma 1, eleva da 72 a 120 il numero di rate attraverso le quali può essere dilazionato il debito verso l’Agenzia delle entrate dell’impresa che accede all’istituto della composizione negoziata della crisi.
  • Il comma 2 consente ai creditori che, a seguito delle trattative, hanno raggiunto un accordo con il debitore con riduzione dei propri crediti, di emettere la nota di variazione in diminuzione dell’Iva dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese degli accordi o del contratto con cui si attesta la composizione negoziata della crisi.
  • Il comma 3 dispone che, dall’entrata in vigore del decreto legge in esame fino al 31 dicembre 2023, le certificazioni relative ai debiti tributari e contributivi e ai premi assicurativi, rilasciate da Agenzia delle entrate, Inps e Inail, possano essere sostituite da autodichiarazioni dell’imprenditore che attesti di averne fatto richiesta almeno 10 giorni prima dalla presentazione dell’istanza di accesso alla composizione negoziata della crisi.
  • Il comma 4 rinvia di 18 mesi l’entrata in vigore della disposizione dell’art. 199 del Codice della crisi d’impresa che prevede l’attribuzione, da parte della cancelleria del tribunale, del domicilio digitale al momento della pubblicazione della sentenza di liquidazione giudiziale.
Art. 47, commi 1, lett. a)-d) e da 2 a 6 Disposizioni in materia di impianti alimentati da fonti rinnovabili
  • L’art. 47 prevede che l’individuazione definitiva delle aree idonee avvenga tenendo conto della classificazione già operata in via transitoria dall’articolo 20, comma 8 (comma 1, let. 0b)); quest’ultima disposizione è per altro modificata per ampliare il novero delle aree idonee alla realizzazione di impianti da fonti rinnovabili nelle more della loro individuazione con legge regionale ai siti dove vengono realizzate modifiche sostanziali agli impianti di produzione esistenti, ai siti e agli impianti all’interno di tutti i sedimi aeroportuali e con riguardo ai siti che distino da beni sottoposti a tutela paesaggistico-culturale più di 500 metri, in caso di impianti fotovoltaici o più di tre chilometri, in caso di impianti eolici (comma 1, let. a)). Si dispone, inoltre, che le semplificazioni previste per l’autorizzazione di impianti da fonti rinnovabili localizzati in aree idonee si applichino anche alle infrastrutture elettriche interrate di connessione degli impianti, indipendentemente dalla loro ubicazione (comma 1, let. a-bis).
  • Riguardo ai siti e agli impianti nella disponibilità di società concessionarie autostradali, qualificate come aree idonee alla realizzazione di impianti da fonti rinnovabili, si prevede il loro affidamento in concessione mediante procedura competitiva. Qualora non siano state presentate offerte adeguate, dette aree possono essere affidate a società collegate o controllate (comma 1, let. a-bis).
  • L’art. 47 prevede inoltre che la realizzazione di impianti fotovoltaici a terra in aree industriali, artigianali e commerciali, in discariche o in cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento non sia subordinata ad alcun atto di assenso, salva la possibilità per la soprintendenza di adottare un provvedimento di diniego se l’intervento è incompatibile i vincoli paesaggistici esistenti (comma 1, let. b)).
  • Con riguardo alle comunità energetiche rinnovabili, la novella favorisce la partecipazione ad esse delle associazioni con personalità giuridica di diritto privato (comma 1, let. c)) e introduce modalità semplificate per la concessione di aree per la realizzazione degli impianti a servizio di comunità energetiche rinnovabili finanziati dal PNRR (commi 4 e 5). Si prevede poi che con il decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica che dà piena operatività alla Piattaforma unica nazionale sui punti di ricarica o di rifornimento accessibili al pubblico per le auto elettriche siano definite altresì le relative modalità di alimentazione (comma 1, let. d)).
  • La disciplina del procedimento unico di autorizzazione degli impianti da fonti rinnovabili è modificata per prevedere la partecipazione del Ministro della cultura solo quando sono interessate aree vincolate e non nel caso di progetti che interessi aree contermini (comma 2 e comma 3, let. b)). Inoltre, si prevede che l’autorizzazione rilasciata a valle del procedimento comprenda i provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e di VIA (comma 3, let. c)) e, nel caso di pompaggi, il rilascio della concessione ai fini dell’uso delle acque (comma 3, let. a)).
  • Il termine di conclusione del procedimento è stabilito in 90 giorni qualora il progetto insista su aree sottoposte a vincolo culturale o paesaggistico e in sessanta giorni, al netto dei tempi necessari per le valutazioni ambientali, negli altri casi (comma 3, let. c)). Il comma 6, infine, fissa un termine di quarantacinque giorni per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica sui progetti di impianti solari fotovoltaici e termici su ville, giardini, parchi o complessi di cose immobili di notevole interesse pubblico; decorso tale termine, l’autorizzazione si intende rilasciata.

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