Approvati 89 nuovi ISA per il periodo 2019
È stato pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale il decreto 24 dicembre 2019 del Ministero dell’Economia e delle Finanze che approva 89 Indici sintetici di affidabilità fiscale relativi ad attività economiche dei comparti dell’agricoltura, delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attività professionali e le territorialità specifiche. Gli indici approvati si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019.
Il decreto contiene le note tecniche e metodologiche per individuare gli elementi necessari a determinare il punteggio di affidabilità relativo ai singoli indici e le modifiche alle note tecniche e metodologiche degli Isa approvati lo scorso anno con il D.M. 28 dicembre 2018.
Come indicato dall’art. 3 del decreto, i nuovi Isa non si applicano nei confronti:
- delle tipologie di soggetti di cui all’art. 9-bis, comma 6, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modifiche dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96 (come ad esempio i soggetti che non si trovano in situazioni di normale svolgimento dell’attività);
- dei contribuenti che hanno dichiarato ricavi di cui all’art. 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi di cui all’art. 54, comma 1, del Tuir, di ammontare superiore a 5.164.569 euro;
- dei contribuenti rientranti nel regime forfetario ex art. 1, commi da 54 a 89, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015), nel regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità ex art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modifiche dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, oppure in altri regimi forfetari;
- dei contribuenti che esercitano due o più attività d’impresa, non rientranti nel medesimo Isa, qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall’Indice sintetico di affidabilità fiscale relativo all’attività prevalente, comprensivi di quelli delle attività complementari indicate – per ogni indice – all’art. 2 , commi da 5 a 11, del D.M. 24 dicembre 2019 in commento, con i limiti indicati dalla norma superi il 30 per cento dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati;
- delle società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate e delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.