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Approvata dalla Camera la proposta di legge sull’equo compenso

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L’Aula della Camera ha approvato ieri la proposta di legge A.C. 3179-A/R, in materia di equo compenso delle prestazioni professionali.

La proposta – si legge nella relazione di accompagnamento – è volta a reintrodurre l’equo compenso a favore di tutte le categorie di professionisti; a tal fine si prevede di inserire nel codice civile, nella parte che disciplina le professioni intellettuali, disposizioni analoghe a quelle già inserite nell’ordinamento forense, per rendere effettiva la norma civilistica e per garantire un’equa e giusta retribuzione anche a tutti gli altri lavoratori professionisti.

Per “equo compenso” si intende la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, nonché conforme ai compensi previsti rispettivamente:

  1. per gli avvocati, dal decreto del Ministro della Giustizia emanato ai sensi dell’art. 13, comma 6 , della Legge 31 dicembre 2012, n. 247;
  2. per i professionisti di cui all’art. 1 della Legge 22 maggio 2017, n. 81, anche iscritti agli ordini e collegi, dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell’art. 9 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modifiche dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27 .

Il provvedimento, modificato nel corso dell’esame in Commissione Giustizia rispetto alla sua versione originaria, passa ora all’esame del Senato.

Tale proposta si applica:

  •  ai rapporti professionali aventi ad oggetto la prestazione d’opera intellettuale di cui all’art. 2230 del codice civile regolati da convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, delle attività professionali svolte in favore di imprese bancarie e assicurative, di società veicolo di cartolarizzazione, nonché delle loro società controllate, delle loro mandatarie e delle imprese che nell’anno precedente al conferimento dell’incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di cinquanta lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro;
  •  a ogni tipo di accordo preparatorio o definitivo, purché vincolante per il professionista, le cui clausole sono comunque utilizzate dalle imprese di cui al punto precedente;
  • prestazioni rese dai professionisti in favore della pubblica amministrazione, delle società disciplinate dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica e degli agenti della riscossione.

Il provvedimento stabilisce che i parametri di riferimento delle prestazioni professionali saranno aggiornati ogni due anni su proposta dei Consigli nazionali degli ordini o collegi professionali. I Consigli nazionali degli ordini o collegi professionali, inoltre:

  1. sono legittimati ad adire l’autorità giudiziaria competente qualora ravvisino violazioni delle disposizioni vigenti in materia di equo compenso;
  2. adottano disposizioni deontologiche volte a sanzionare la violazione, da parte del professionista, dell’obbligo di convenire o di preventivare un compenso che sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta e determinato in applicazione dei parametri previsti dai pertinenti decreti ministeriali, nonché a sanzionare la violazione dell’obbligo di avvertire il cliente, nei soli rapporti in cui la convenzione, il contratto o comunque qualsiasi accordo con il cliente siano predisposti esclusivamente dal professionista, che il compenso per la prestazione professionale deve rispettare in ogni caso, pena la nullità della pattuizione, i criteri stabiliti dalle disposizioni della presente legge.

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