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Approvata dalla Camera la conversione in legge del decreto Bollette

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Nella seduta di giovedì 18 maggio, la Camera ha approvato il disegno di legge di conversione, con modificazioni, del D.L. 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali (C. 1060-A/R), nel testo delle Commissioni a seguito del rinvio deliberato dall’Assemblea. Il testo, approvato con 158 voti a favore, 71 contrari e sei astenuti, passa ora al Senato.

Il decreto si articola in quattro capi e si compone di 37 articoli e due allegati:

  • il capo I, modificato nel corso dell’esame in sede referente, contiene le misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale (artt. 1-7-quinquies);
  • il capo II, anch’esso oggetto di modifiche in sede referente, contiene Disposizioni in materia di salute (artt. 8-16-bis);
  • il capo III contiene misure in materia di adempimenti fiscali (artt. 17-23-bis);
  • il capo IV (artt. 24 e 25) contiene le disposizioni finanziarie e finali.

 

Disposizioni in materia fiscale
Art. 2, commi 1-3 Proroga della riduzione dell’aliquota IVA al 5 per cento (in deroga all’aliquota del 10 o 22 per cento prevista a seconda dei casi dalla normativa vigente) alle somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali, se contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2023.
Art. 4 Attribuzione, con aliquote inferiori, anche nel secondo trimestre 2023 di alcuni crediti di imposta già concessi nel 2022 e nel primo trimestre 2023, per contrastare l’aumento dei costi dell’energia elettrica e del gas in capo alle imprese
Art. 5 Rideterminazione della base imponibile valevole per il calcolo del contributo di solidarietà 2023 per le imprese operanti nel settore dell’energia e in quello del gas, con l’esclusione dell’utilizzo di riserve del patrimonio netto accantonate in sospensione d’imposta o destinate alla copertura di vincoli fiscali, nonché con l’esclusione – a specifiche condizioni – degli utilizzi di riserve del patrimonio netto che hanno concorso al reddito nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1 ° gennaio 2022
Art. 6 Deroga alla disciplina sulla determinazione del reddito imponibile correlato alla produzione di energia, oltre specifiche soglie, da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche (solo per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022)
Art. 7 Autorizzazione al cumulo tra agevolazione fiscale e contributo regionale (o delle province autonome di Trento e Bolzano)
Art. 7-quater Riconoscimento di un credito d’imposta alle start-up operanti nei settori dell’ambiente, delle energie rinnovabili e della sanità per le spese sostenute in attività di ricerca volte a garantire la sostenibilità ambientale e la riduzione dei consumi energetici
Art. 9 Possibilità, in relazione ai versamenti effettuati dalle aziende produttrici di dispositivi medici alle regioni, per le stesse aziende di portare in detrazione l’IVA determinata scorporando la medesima dall’ammontare dei versamenti effettuati
Misure volte ad agevolare i rapporti tra Fisco e contribuente disciplinate dalla legge di bilancio 2023
Art. 17
  • Si consente di definire con modalità agevolate gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione e gli atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili al 1° gennaio 2023, ma divenuti definitivi per mancata impugnazione nel periodo compreso tra il 2 gennaio ed il 15 febbraio 2023, con riduzione delle sanzioni a 1/18 di quelle irrogate, con il versamento del quantum così rideterminato entro il 30 aprile 2023;
  • per gli avvisi di accertamento, rettifica e liquidazione definiti in acquiescenza nel periodo compreso tra il 2 gennaio e il 15 febbraio 2023, ove sia in corso il pagamento rateale, si consente di rideterminare il quantum dovuto a titolo di sanzione a 1/18 di quelle irrogate con la loro rateizzazione in venti rate trimestrali di pari importo;
  • si consente di estendere l’ambito applicativo della conciliazione agevolata delle controversie, disposta dalla legge di bilancio 2023 con riferimento alle liti pendenti al 1° gennaio 2023, anche alle controversie pendenti al 15 febbraio 2023. La conciliazione riguarda le liti pendenti innanzi alle corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado aventi ad oggetto atti impositivi e in cui è parte l’Agenzia delle entrate.
Art. 17-bis Prevista una specifica disciplina che consente agli enti territoriali, ove si avvalgano della riscossione diretta delle proprie entrate o affidino tale servizio a soggetti privati, di applicare alcuni istituti deflativi del contenzioso disciplinati dalla legge di bilancio 2023, e cioè lo stralcio dei debiti fino a mille euro e la definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione (cd. rottamazione-quater).
Art. 18 Modificata la disciplina della regolarizzazione di omessi o carenti versamenti di importi rateali, disciplinata dalla legge di bilancio 2023: la regolarizzazione riguarda le somme per cui non sia stata notificata una cartella di pagamento o un atto di intimazione al 1° gennaio 2023.
Art. 19
  • Novellati i termini previsti dalla legge di bilancio 2023 per avvalersi della regolarizzazione di violazioni formali del pagamento di alcuni tributi e del cd. ravvedimento speciale;
  • rinviato al 31 ottobre 2023, in luogo del 31 marzo 2023, il termine di versamento della prima rata prevista per la definizione delle violazioni di natura formale;
  • modificati i termini per le rate successive alla prima; sono modificati i termini per la regolarizzazione e il versamento necessari ai fini dell’accesso al ravvedimento speciale.
Art. 20
  • Definizione agevolata delle controversie tributarie: si posticipa dal 30 giugno al 30 settembre 2023 il termine per perfezionare la definizione agevolata attraverso la presentazione della domanda e il pagamento dei dovuti importi;
  • rimodulati i termini per il versamento rateale del quantum dovuto. Nel caso di versamento rateale, è posticipato dal 30 giugno al 30 settembre il termine per presentare domanda e versare la prima rata. Con le modifiche apportate in sede referente è stata rimodulata la tempistica dei pagamenti rateali, con riferimento alle rate successive alle prime tre;
  • posticipato dal 10 luglio al 10 ottobre 2023 il termine finale di sospensione del processo conseguente alla presentazione dell’istanza di definizione agevolata; esteso da nove a undici mesi il periodo di sospensione dei termini di impugnazione delle pronunce; posticipato dal 31 luglio al 31 ottobre 2024 il termine per la notifica dell’eventuale diniego della definizione agevolata;
  • riaperti i termini per usufruire della conciliazione agevolata delle liti tributarie pendenti in primo e secondo grado, estesi dal 30 giugno al 30 settembre 2023;
  • prorogati i termini per usufruire della rinuncia agevolata delle liti tributarie pendenti in Cassazione, estesi dal 30 giugno al 30 settembre 2023 e, in conseguenza delle modifiche alle norme deflative del contenzioso, il comma 2 dell’articolo posticipa dal 31 luglio al 31 ottobre 2023 il termine per l’adempimento dell’obbligo, posto in capo all’Agenzia delle entrate, di depositare in Cassazione l’elenco delle controversie per le quali è stata presentata domanda di definizione, con l’indicazione dei versamenti dovuti.
Art. 21
  • Precisato l’ambito di applicazione della disciplina del cd. ravvedimento speciale;
  • si prevede che possano essere regolarizzate, mediante ravvedimento speciale, le violazioni relative ai redditi di fonte estera, all’IVIE ed all’IVAFE non rilevabili in sede di liquidazione della dichiarazione, mentre esclude dalla regolarizzazione le violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale, vale a dire l’omessa o incompleta compilazione del Quadro RW della dichiarazione;
  • si dispone che, relativamente ai processi verbali di constatazione consegnati entro il 31 marzo 2023, la definizione agevolata prevista dal comma 179 della legge di bilancio 2023 si applica anche all’accertamento con adesione elativo ai provvedimenti impositivi notificati dopo tale data ed emessi sulla base delle risultanze dei predetti processi verbali.
Art. 22 Si estende all’Agenzia delle entrate-Riscossione l’applicazione delle disposizioni concernenti la prenotazione a debito di alcune spese processuali previste dal Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia
Art. 23 Si introduce, nell’ambito delle procedure agevolate di regolarizzazione fiscale previste dalla legge di bilancio 2023, una causa di non punibilità per taluni reati tributari (omesso versamento di ritenute, omesso versamento di IVA e indebita compensazione di crediti non spettanti) qualora le violazioni sottese a tali reati siano state definite e vi sia stato l’integrale pagamento delle somme dovute prima della pronuncia della sentenza di appello
Misure in materia di energia e sviluppo sostenibile
Art. 1, comma 2 Rideterminazione, per il secondo trimestre 2023, dei cd bonus sociali elettricità e gas e innalzamento da 20 a 30 mila euro della soglia ISEE al di sotto della quale essi sono riconosciuti alle famiglie con almeno quattro figli a carico dal secondo al quarto trimestre 2023, nel limite di 5 milioni di euro.
Art. 2, commi 4 e 5 Riduzione degli oneri generali di sistema gas a carico degli utenti mediante l’applicazione, anche per il mese di aprile, agli scaglioni di consumo fino a 5.000 metri cubi di gas l’anno, delle aliquote negative della componente tariffaria UG2C, benché ridotte del 65 per cento rispetto al primo trimestre e, per tutto il secondo trimestre 2023, l’azzeramento delle altre aliquote degli oneri generali di sistema per il settore gas.
Art. 3 Stanziamento di un miliardo di euro per l’erogazione di un contributo a parziale compensazione delle spese sostenute dalle famiglie per la fornitura di gas nei mesi da ottobre a dicembre 2023, qualora la media dei prezzi giornalieri del gas naturale sul mercato all’ingrosso superi la soglia di 45 euro/MWh.
Art. 7-bis
  • Incremento di 10 milioni di euro, per il 2023, del «Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano», da destinare all’erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche, che gestiscono impianti sportivi e piscine, nonché per ulteriori enti, per fronteggiare l’aumento dei costi dell’energia termica ed elettrica (art. 4-ter).
  • Possibilità, fino al 30 giugno 2024, di realizzare previa semplice dichiarazione di inizio lavori asseverata impianti fotovoltaici con moduli collocati su coperture piane o falde di potenza fino a 1 MW nelle strutture turistiche o termali.
Art. 7-quinquies Stanziamento di tre milioni di euro per assicurare l’operatività della fondazione “Istituto di Ricerche Tecnolopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile”.
Art. 24, comma 5 Istituzione di un fondo con dotazione di 2 milioni di euro pe ril 2023 per il sostegno alle imprese elettrivore localizzate nelle regioni insulari per le quali è istituito un tavolo di crisi nazionale.

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