Apparecchi da intrattenimento, dal 2020 aumentano le misure del prelievo erariale unico
Il decreto fiscale di accompagnamento alla Manovra di fine anno contiene una norma che dispone l’aumento della misura del prelievo erariale unico applicabile agli apparecchi da intrattenimento, di cui all’art. 110, comma 6, lettere a) (c.d. “AWP”) e lettera b) (“VLT”), del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza (Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773). Al riguardo si precisa quanto segue:
- l’art. 9, comma 6, del D.L. 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modifiche dalla Legge 9 agosto 2918, n. 96 , aveva previsto un incremento progressivo della misura delle aliquote applicabili alla raccolta di gioco effettuata mediante AWP e VLT;
- l’art. 1, comma 1051, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) e l’art. 27, comma 2, del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modifiche dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26, hanno incrementato la misura di tali aliquote;
- attualmente l’aliquota Preu per le AWP è pari al 21,6% della raccolta e quella delle VLT è pari al 7,9% della raccolta, con ulteriori aumenti già definiti con decorrenza 1 gennaio 2020 (21,68 e 7,93%) e 1° gennaio 2021 (21,75 e 8%);
- il decreto fiscale, in commento, prevede un ulteriore incremento della misura del prelievo applicabile ai predetti apparecchi da intrattenimento, prevedendo due aliquote che assorbono tutti gli aumenti previsti dalle citate normative. In particolare, l’aumento (con decorrenza 10 febbraio) è il seguente:
- per il 2020, dell’1,32% per le AWP e dell’1,07% per le VLT;
- per il 2021, dell’1,25% per le AWP e dell’1% per le VLT.
Sulla base di un orientamento ormai consolidato della Corte di Cassazione, si ritiene che in tema di prelievo erariale unico dovuto sulle somme giocate mediante gli apparecchi da intrattenimento di cui al richiamato art. 110, comma 6, del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, in caso di esercizio illecito delle apparecchiature, sì da determinare una trasmissione in via telematica di dati di gioco difformi da quelli effettivamente realizzati, il concessionario di rete è responsabile in via principale per l’imposta evasa (cosiddetto “maggior Preu”) e i relativi accessori e sanzioni in caso di omessa identificazione dell’autore dell’illecito, mentre, qualora quest’ultimo sia identificato, ne risponde a titolo di solidarietà (in tal senso si segnalano le sentenze 25 maggio 2018, n. 13116 e 6 giugno 2018, n. 14563).