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Appalti, anche con il rito “superaccelerato” dev’essere garantito il diritto di difesa

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In merito al rito cosiddetto “superaccelerato”, previsto in caso di impugnazione dei provvedimenti di ammissione e di esclusione dalle gare di appalto, la sentenza della Corte di Giustizia 14 febbraio 2019, causa C-54/18, ha individuato il punto di equilibrio tra esigenze di celerità del giudizio e tutela effettiva del diritto di difesa nella condizione che l’operatore economico sia stato messo in grado di conoscere agevolmente tutti gli elementi necessari per verificare la correttezza dell’operato della stazione appaltante. Di conseguenza, la decorrenza del termine decadenziale di ricorso dev’essere vincolata ad una sufficiente conoscenza (o, quanto meno, ad una agevole conoscibilità) degli elementi necessari a formulare una efficace difesa: lo ha affermato la terza sezione del Consiglio di Stato con la sentenza 21 novembre 2019, n. 546, pubblicata lo scorso 22 gennaio. Pertanto si ritiene che l’onere di immediata impugnazione del provvedimento recante le ammissioni e le esclusioni dei concorrenti non leda il diritto di difesa dell’operatore economico, sempreché questi sia messo in grado di conoscere agevolmente tutti gli elementi necessari per verificare la correttezza dell’operato della stazione appaltante.

Si ricorda che con la sentenza 17 giugno 2019, n. 4025, i medesimi giudici amministrativi (in linea con le indicazioni fornite dalla Corte di Giustizia Ue) avevano ancorato la decorrenza del termine per la proposizione del ricorso “alla data di pubblicazione sul profilo del committente dei provvedimenti relativi a questa fase ai sensi dell’art. 29 del codice dei contratti pubblici (…) sempreché idonei a veicolare le informazioni necessarie ad esplicitare i motivi su cui riposano”.

Si ricorda inoltre che il Codice dei contratti pubblici prevede precise regole finalizzate a mettere i concorrenti in grado di conoscere i documenti di gara, compresi quelli allegati alle offerte, indispensabili per attivare tempestivamente il rimedio giurisdizionale; l’art. 29, in particolare, stabilisce gli obblighi di pubblicazione e comunicazione gravanti sulla stazione appaltante, correlati al funzionamento del rito speciale di cui all’art. 120, comma 2-bis del codice del processo amministrativo.

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