Sismabonus acquisti: per la finitura c’è tempo anche dopo il rogito
Per fruire del “sismabonus acquisti” (art. 16 del D.L. n. 63/2013) è necessario che l’atto di acquisto relativo all’immobile, oggetto dei lavori di riduzione del rischio sismico, sia stipulato entro i termini di vigenza dell’agevolazione (31 dicembre 2027), con il conseguente trasferimento della proprietà del bene in capo all’acquirente entro i predetti termini. Nel rispetto di questa condizione, non costituisce motivo ostativo alla possibilità di fruire del cosiddetto Sismabonus Acquisti la circostanza per cui, entro il termine di vigenza dell’agevolazione, siano terminati i lavori strutturali riguardanti l’intero fabbricato, ma non siano anche completate le finiture delle unità immobiliari e degli edifici oggetto dell’intervento di demolizione e ricostruzione (risoluzione n. 14/E/2024), ragione per cui l’immobile, non essendo ancora stato “ultimato”, risulta classificato in una categoria catastale “provvisoria” (ad esempio F/3 – “unità in corso di costruzione”).
Come noto, la Legge di Bilancio 2025 ha rimodulato le detrazioni per il Sismabonus acquisti che compete:
- nel 2025: al 50% per le sole spese sostenute dal proprietario o titolare del diritto reale di godimento sull’abitazione principale, al 36% negli altri casi;
- per il biennio 2026-2027: al 36% per le sole spese sostenute dal proprietario o titolare del diritto reale di godimento sull’abitazione principale, al 30% negli altri casi.
La detrazione spetta in 10 quote annuali di pari importo, determinata considerando la spesa massima agevolabile di 96.000 euro. Appare utile evidenziare in merito che gli acconti versati dalle persone fisiche per il Sismabonus Acquisti prima del 1° gennaio 2025 con preliminare di acquisto registrato possono beneficiare delle “vecchie” detrazioni del 75% e dell’85% (in virtù del principio di cassa), se il rogito avverrà entro il 31 dicembre 2027.