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Antiriciclaggio Ue, oltre 50 atti secondari per la riforma

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Oltre 50 atti normativi secondari per implementare la riforma dell’antiriciclaggio Ue, con tempistiche altamente ambiziose da attuare entro i prossimi 24-36 mesi. Lo ha detto Antonio Marrone, responsabile divisione cooperazione e politiche internazionali antiriciclaggio Banca d’Italia, all’Aml Integrity Design, evento organizzato a Roma da Aitra, compliancedesign.it e Assoimmobiliare.

Nel contesto della maxi riforma, e consapevole della mole di lavoro da implementare, la Commissione Ue ha anticipato all’Eba (Autorità bancaria europea) di avviare i lavori su diversi atti secondari. Tuttavia, l’Eba è competente per il settore finanziario, non per il settore non finanziario, che è comunque parte della riforma Ue.

Uno di questi, è il tema dell’adeguata verifica, processo core dell’antiriciclaggio. È inoltre necessario definire alcuni elementi importanti del framework europeo in materia di sanzioni, in particolare il concetto di gravità delle violazioni e i criteri per definire l’ammontare delle sanzioni.

Prassi diverse

Le prassi e i poteri dell’autorità nazionale in materia di sanzioni sono molto diversificati, e le sanzioni, o in generale l’enforcement, sono cruciali per l’efficacia di un sistema di vigilanza. Una novità rilevante della riforma Ue è la qualifica dei Crypto asset service provider (Casp) come intermediari finanziari dal nuovo regolamento, mentre prima erano considerati soggetti non finanziari.

Tra i destinatari obbligati agli obblighi antiriciclaggio sono state aggiunte anche le holding finanziarie e le holding miste.

Informazioni minime

L’art. 22 del regolamento antiriciclaggio disciplina le informazioni minime che i soggetti obbligati devono raccogliere per l’identificazione e la verifica del cliente e del titolare effettivo. La normativa europea elenca i dati da raccogliere, come nome e cognome, data di nascita, ecc., per i clienti. Nel caso di soggetti giuridici, prevede l’identificazione anche dei rappresentanti legali. Nella verifica dei dati, si sottolinea la necessità di raccogliere documenti di identità, come già avviene in Italia.

Questo obbligo è tuttavia esteso anche al titolare effettivo, un elemento non attualmente previsto nel sistema italiano. La riforma antiriciclaggio Ue è composta da un regolamento che per la prima volta unifica le definizioni principali per garantire un’applicazione uniforme, la sesta direttiva, il regolamento che istituisce l’autorità Ue antiriciclaggio (Amla) e il regolamento Tfr che modifica le informazioni da inviare nei trasferimenti cripto.

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