Antiriciclaggio: nuove regole tecniche semplificano l’autovalutazione del rischio
Il CNDCEC ha recentemente approvato l’aggiornamento delle Regole Tecniche emanate ai sensi dell’art. 11, comma 2, D.Lgs. n. 231/2007 per l’adempimento degli obblighi antiriciclaggio da parte dei Commercialisti. La nuova versione, rilasciata il 16 gennaio 2025, snellisce le precedenti regole del 2019 in un’ottica di semplificazione e più agevole assolvimento degli obblighi antiriciclaggio negli studi, nel rigoroso rispetto delle prescrizioni normative.
Significative le novità su:
- riparametrazione dei limiti dimensionali per l’istituzione di presidi antiriciclaggio,
- ampliamento delle prestazioni professionali con un livello di rischio non significativo ai fini della prevenzione dei reati di riciclaggio,
- semplificazione della conservazione cartacea.
Tra gli aspetti di maggiore interesse si segnala altresì l’eliminazione della scadenza triennale per l’aggiornamento dell’autovalutazione del rischio.
L’autovalutazione del rischio è un adempimento proprio dei professionisti obbligati e non è delegabile; è possibile altresì effettuare l’autovalutazione del rischio in capo all’associazione professionale/STP. La figura del responsabile antiriciclaggio assiste il professionista (nei casi in cui è prevista la sua individuazione) al fine di gestire e mitigare il rischio residuo.
Per la valutazione del rischio inerente i professionisti utilizzano la seguente scala graduata:
Nella valutazione del rischio inerente i valori sopra riportati devono essere attribuiti a ciascuno dei seguenti fattori di rischio:
- tipologia di clientela;
- area geografica di operatività;
- canali distributivi (fattore riferito alla modalità di esplicazione della prestazione professionale, anche tramite collaborazioni esterne, corrispondenze, canali di pagamento, ecc.). Si rileva che, di norma tale fattore è difficilmente associabile all’attività professionale; per tale motivo, la valutazione del rischio allo stesso correlata assume carattere residuale;
- servizi offerti.
Con l’aggiornamento delle regole Tecniche, come anticipato, viene meno la scadenza triennale per l’autovalutazione del rischio.
I professionisti aggiornano l’autovalutazione del rischio ogni qualvolta lo ritengono opportuno in ragione di sopravvenuti rilevanti mutamenti dei parametri sopra considerati e, in ogni caso, entro un anno dalla pubblicazione dell’aggiornamento periodico dell’Analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo a cura del Comitato di Sicurezza Finanziaria (CSF).
I neo iscritti, soggetti agli obblighi antiriciclaggio, effettuano la prima autovalutazione del rischio entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di inizio dell’attività professionale.