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Antiriciclaggio: nuove indicazioni dalle Dogane

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Nuovi chiarimenti, in tema di prevenzione al riciclaggio di denaro contante, arrivano da parte dell’Agenzia delle Dogane con la circolare n. 12 del 7 maggio 2024 .

Nell’ottica di prevenire il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, le disposizioni unionali e nazionali relative alle movimentazioni transfrontaliere di “denaro contante” hanno istituito un solido sistema di controlli nei confronti delle persone fisiche, in entrata o in uscita dall’Unione/territorio nazionale, che recano con sé denaro contante di importo pari o superiore ai 10.000 euro.

In particolare, sia per le movimentazioni in entrata o in uscita dall’Unione europea (art. 3 Reg. (UE) 2018/1672), sia per le movimentazioni in entrata o in uscita dal territorio nazionale (art. 3 del D.Lgs. n. 195/2008) è prevista la presentazione di apposita dichiarazione al primo ufficio doganale di confine. L’infrazione amministrativa conseguente alla mera omissione della presentazione della dichiarazione si perfeziona a prescindere da eventuali ulteriori profili di illiceità di rilievo amministrativo e/o penale correlati al trasferimento del contante. Ai fini della presentazione della dichiarazione valutaria (per importi uguali o superiori a euro 10.000), nonostante la non coincidenza tra la normativa unionale e quella nazionale, al fine di semplificare l’attività dei dichiaranti, è stato predisposto un unico modello di dichiarazione da compilare in maniera differenziata, per le dichiarazioni in entrata o in uscita dal territorio nazionale verso i paesi dell’Unione Europea o verso quelli non unionali.

In relazione, proprio, all’attuale disallineamento normativo tra la disciplina unionale e quella nazionale, alcune strutture territoriali hanno rappresentato dubbi interpretativi relativi a taluni profili applicativi delle disposizioni vigenti, aventi ad oggetto, in particolare, le seguenti tematiche:

  • definizione di denaro contante;
  • oro da investimento;
  • frazionamento elusivo;
  • trasferimento per sé stessi e per conto di accompagnatori;
  • soggetti minorenni;
  • termini per la contestazione negli accertamenti ex post;
  • gestione delle somme sequestrate.

Al fine di uniformare l’azione amministrativa e assicurare parità di trattamento su tutto il territorio nazionale nei confronti dei soggetti interessati dalle attività di controllo, anche all’esito di un attento confronto con gli organi di livello sovranazionale a tale scopo preposti, l’Agenzia delle Dogane ha fornito alcuni chiarimenti con la circolare n. 12/2024.

I chiarimenti in sintesi:

Chiarimenti dell’Agenzia delle Dogane in tema di trasferimento di denaro (Circolare n. 12/2024 del 7 maggio 2024)
DEFINIZIONE DI DENARO CONTANTE Ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 195/2008, rientrano nel concetto di “denaro contante” esclusivamente:

  • “le banconote e le monete metalliche aventi corso legale”;
  • gli strumenti negoziabili al portatore, compresi gli strumenti monetari emessi al portatore quali traveller’s cheque; gli strumenti negoziabili, compresi assegni, effetti all’ordine e mandati di pagamento, emessi al portatore, girati senza restrizioni, a favore di un beneficiario fittizio o emessi altrimenti in forma tale che il relativo titolo passi alla consegna; gli strumenti incompleti, compresi assegni, effetti all’ordine e mandati di pagamento, firmati ma privi del nome del beneficiario”.

Il c.d. oro da investimento e le monete non aventi corso legale (che possono ancora essere scambiate con banconote e monete in circolazione) non sono pertanto, ad oggi, soggetti agli obblighi dichiarativi valutari di cui all’art. 3 del D.Lgs. n. 195/2008.

Ciò posto, nell’ambito dei controlli sui viaggiatori intra unionali, in caso di rinvenimento di beni non dichiarati, non rientranti nella definizione di “denaro contante”, pur non realizzandosi una violazione del D.Lgs. n. 195/2008possono rilevare altre eventuali condotte illecite in violazione di specifiche norme doganali o di settore.

ORO DA INVESTIMENTO In relazione alle movimentazioni unionali o extra-unionali di oro, vige l’obbligo di dichiarare tutte le operazioni in oro nonché i trasferimenti al seguito da e verso l’estero di oro di valore pari o superiore a euro 12.500.

In particolare:

  • i trasferimenti, al seguito, dall’estero, relativi a un dato mese di riferimento, devono essere segnalati alla UIF entro la fine del mese successivo a quello nel quale l’operazione è stata compiuta;
  • le operazioni di trasferimento, al seguito, verso l’estero, devono essere comunicate alla UIF prima dell’attraversamento della frontiera (dichiarazioni preventive).

In tali casistiche, copia della dichiarazione e del documento che ne attesta l’avvenuta trasmissione devono accompagnare l’oro al momento dell’attraversamento della frontiera.

Le violazioni concernenti le movimentazioni di oro devono essere comunicate dagli Uffici delle dogane alla UIF e per conoscenza all’Ufficio controlli dogane.

FRAZIONAMENTO ELUSIVO In caso di frazionamento (smurfing), si possono avere due distinte fattispecie elusive degli obblighi dichiarativi valutari:

  1. il frazionamento della somma complessiva oggetto del trasferimento, di importo pari o superiore a 10.000 euro, in due o più operazioni, ciascuna di importo inferiore alla suddetta soglia, che si verificano in un arco temporale ravvicinato, in modo sistematico o ripetuto nel tempo (ad esempio, due o più operazioni nell’arco della stessa giornata/settimana/mese).
  2. il frazionamento della somma complessiva trasportata, di importo pari o superiore a 10.000 euro, tra due o più componenti dello stesso gruppo (ad esempio familiari).

In relazione ad entrambe le condotte, in generale, la giurisprudenza di merito ha in più occasioni ritenuto che, ai fini dell’applicazione della sanzione, l’unicità dell’operazione è riscontrabile laddove il frazionamento del passaggio alla frontiera è effettuato ad evidente scopo elusivo della norma. E’ coerente avere riguardo all’operazione di movimentazione di contanti in sé e per sé senza che, ad esempio, il momentaneo affidamento di parte del denaro ad accompagnatori possa eludere l’applicazione della stessa. Ai fini della verifica dell’unicità dell’operazione, il personale preposto potrà avvalersi delle dichiarazioni rilasciate dai soggetti controllati nonché di ogni altro elemento informativo acquisito direttamente o indirettamente per mezzo di altre Autorità. In assenza di elementi idonei a dimostrare l’unicità dell’operazione, non dovrà procedersi alla contestazione della violazione dell’obbligo di cui all’art. 3 del D.Lgs. n. 195/2008.

TRASFERIMENTO PER SÉ STESSI E PER CONTO DI ACCOMPAGNATORI
  • Caso del trasporto da parte di un individuo di denaro contante di un importo uguale o superiore alla somma di 10.000 euro, oltre che per sé stessi, anche per conto di altri soggetti accompagnatori – In caso di rinvenimento sul passeggero, nel suo bagaglio e/o mezzo di trasporto di denaro contante di importo uguale o superiore alla somma di 10.000 euro, il funzionario procede all’accertamento della violazione, a prescindere dalla titolarità/riferibilità di una parte delle somme ad altri soggetti accompagnatori.
SOGGETTI MINORENNI
  • Gli obblighi dichiarativi derivanti dal Reg. (UE) 2018/1672 e dal D.Lgs. n. 195/2008 si applicano a “qualunque persona fisica” che entra o esce dall’Unione/territorio nazionale, che trasporta denaro contante di valore pari o superiore a 10.000 euro con sé, nel proprio bagaglio o mezzo di trasporto. Se il portatore del denaro contante non è giuridicamente capace di firmare la dichiarazione, questa è presentata dal suo rappresentante legale. Di conseguenza, l’obbligo del portatore di dichiarare il denaro contante si applica anche al soggetto minorenne, per il tramite del suo rappresentante legale al quale, ove possibile, devono essere consegnati immediatamente eventuali atti di contestazione delle violazioni di norme valutarie o successivamente notificati secondo quanto previsto dall’art. 14 della L. n. 689/1981. Nel caso in cui, invece, il portatore maggiorenne reca con sé un importo maggiore o uguale a 10.000 euro, affermando che una parte è riferibile ad un soggetto minore da egli accompagnato, lo stesso deve compilare la dichiarazione valutaria indicando sé stesso come portatore e riportando, nelle caselle relative, il minore proprietario della somma secondo le rispettive appartenenze. Tanto premesso, nei casi in cui un soggetto maggiorenne portatore di un somma maggiore o uguale a 10.000 euro non abbia prodotto la dichiarazione valutaria, adducendo che parte del denaro è di proprietà di un minore da lui stesso accompagnato, il funzionario, all’atto del rinvenimento del denaro contante (sul passeggero, ovvero nel suo bagaglio e/o mezzo di trasporto), procederà all’accertamento della violazione a prescindere dalla titolarità/riferibilità di una parte delle somme al soggetto minorenne in questione.
TERMINI PER LA CONTESTAZIONE NEGLI ACCERTAMENTI EX POST
  • L’atto di contestazione delle violazioni di norme valutarie punibili con sanzioni amministrative deve essere consegnato immediatamente all’interessato; quando la consegna immediata non è possibile, l’atto di contestazione deve essere notificato secondo quanto previsto dall’art. 14 della L. n. 689/1981, entro il termine di 90 giorni e a quelli residenti all’estero entro il termine di 360 giorni dall’accertamento. Si osserva che, nel caso di accertamento delle infrazioni valutarie effettuato ex post, il termine di 90 giorni (ovvero 360 giorni) per l’accertamento della violazione deve farsi decorrere dal momento in cui l’autorità competente per l’accertamento della violazione valutaria (ossia ADM) ha materialmente appreso la notizia del fatto da cui si è potuta dedurre la violazione della norma. Solo da tale momento, infatti, il soggetto competente per l’accertamento della violazione può compiere la sua attività di verifica e valutare e ponderare adeguatamente gli elementi acquisiti.
GESTIONE DELLE SOMME SEQUESTRATE
  • L’art. 6 del D.Lgs. n. 195/2008 stabilisce che il denaro contante sequestrato garantisce, con preferenza rispetto ad ogni altro credito, il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie ed affluisce, ai sensi del comma 7 del citato articolo, al Fondo unico di giustizia. Il comma 8 prevede, inoltre, che a conclusione del procedimento sanzionatorio, il denaro contante sequestrato è restituito all’avente diritto che ne faccia richiesta entro cinque anni dalla data del sequestro, nella misura in cui lo stesso non sia stato utilizzato per il pagamento delle sanzioni irrogate. Appare opportuno precisare che con l’adozione del provvedimento di sequestro il denaro contante deve ritenersi da subito vincolato per il successivo versamento al Fondo unico di giustizia e dunque non nella disponibilità dell’Ufficio delle dogane che lo ha disposto. Si evidenzia, inoltre, che in caso di sequestro di “valuta” diversa dall’euro, l’Ufficio deve provvedere alla negoziazione della stessa e al versamento del controvalore con le modalità previste per il denaro contante costituito da euro. Ogni successivo atto inerente alla gestione delle somme vantate dal trasgressore non rientra nella competenza dell’Agenzia ma dell’Autorità competente per l’irrogazione della sanzione. Qualora l’Ufficio delle dogane sia a conoscenza di ulteriori debiti, ancorché non definitivi, che il medesimo soggetto ha anche nei confronti di altra Amministrazione Finanziaria dello Stato, deve avere cura di trasmettere la documentazione relativa a tali ulteriori debiti al MEF per l’eventuale adozione dei provvedimenti di competenza in ordine alla restituzione del denaro.

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