Antiriciclaggio: nuove indicazioni dalle Dogane
Nuovi chiarimenti, in tema di prevenzione al riciclaggio di denaro contante, arrivano da parte dell’Agenzia delle Dogane con la circolare n. 12 del 7 maggio 2024 .
Nell’ottica di prevenire il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, le disposizioni unionali e nazionali relative alle movimentazioni transfrontaliere di “denaro contante” hanno istituito un solido sistema di controlli nei confronti delle persone fisiche, in entrata o in uscita dall’Unione/territorio nazionale, che recano con sé denaro contante di importo pari o superiore ai 10.000 euro.
In particolare, sia per le movimentazioni in entrata o in uscita dall’Unione europea (art. 3 Reg. (UE) 2018/1672), sia per le movimentazioni in entrata o in uscita dal territorio nazionale (art. 3 del D.Lgs. n. 195/2008) è prevista la presentazione di apposita dichiarazione al primo ufficio doganale di confine. L’infrazione amministrativa conseguente alla mera omissione della presentazione della dichiarazione si perfeziona a prescindere da eventuali ulteriori profili di illiceità di rilievo amministrativo e/o penale correlati al trasferimento del contante. Ai fini della presentazione della dichiarazione valutaria (per importi uguali o superiori a euro 10.000), nonostante la non coincidenza tra la normativa unionale e quella nazionale, al fine di semplificare l’attività dei dichiaranti, è stato predisposto un unico modello di dichiarazione da compilare in maniera differenziata, per le dichiarazioni in entrata o in uscita dal territorio nazionale verso i paesi dell’Unione Europea o verso quelli non unionali.
In relazione, proprio, all’attuale disallineamento normativo tra la disciplina unionale e quella nazionale, alcune strutture territoriali hanno rappresentato dubbi interpretativi relativi a taluni profili applicativi delle disposizioni vigenti, aventi ad oggetto, in particolare, le seguenti tematiche:
- definizione di denaro contante;
- oro da investimento;
- frazionamento elusivo;
- trasferimento per sé stessi e per conto di accompagnatori;
- soggetti minorenni;
- termini per la contestazione negli accertamenti ex post;
- gestione delle somme sequestrate.
Al fine di uniformare l’azione amministrativa e assicurare parità di trattamento su tutto il territorio nazionale nei confronti dei soggetti interessati dalle attività di controllo, anche all’esito di un attento confronto con gli organi di livello sovranazionale a tale scopo preposti, l’Agenzia delle Dogane ha fornito alcuni chiarimenti con la circolare n. 12/2024.
I chiarimenti in sintesi:
Chiarimenti dell’Agenzia delle Dogane in tema di trasferimento di denaro (Circolare n. 12/2024 del 7 maggio 2024) | |
DEFINIZIONE DI DENARO CONTANTE | Ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 195/2008, rientrano nel concetto di “denaro contante” esclusivamente:
Il c.d. oro da investimento e le monete non aventi corso legale (che possono ancora essere scambiate con banconote e monete in circolazione) non sono pertanto, ad oggi, soggetti agli obblighi dichiarativi valutari di cui all’art. 3 del D.Lgs. n. 195/2008. Ciò posto, nell’ambito dei controlli sui viaggiatori intra unionali, in caso di rinvenimento di beni non dichiarati, non rientranti nella definizione di “denaro contante”, pur non realizzandosi una violazione del D.Lgs. n. 195/2008, possono rilevare altre eventuali condotte illecite in violazione di specifiche norme doganali o di settore. |
ORO DA INVESTIMENTO | In relazione alle movimentazioni unionali o extra-unionali di oro, vige l’obbligo di dichiarare tutte le operazioni in oro nonché i trasferimenti al seguito da e verso l’estero di oro di valore pari o superiore a euro 12.500.
In particolare:
In tali casistiche, copia della dichiarazione e del documento che ne attesta l’avvenuta trasmissione devono accompagnare l’oro al momento dell’attraversamento della frontiera. Le violazioni concernenti le movimentazioni di oro devono essere comunicate dagli Uffici delle dogane alla UIF e per conoscenza all’Ufficio controlli dogane. |
FRAZIONAMENTO ELUSIVO | In caso di frazionamento (smurfing), si possono avere due distinte fattispecie elusive degli obblighi dichiarativi valutari:
In relazione ad entrambe le condotte, in generale, la giurisprudenza di merito ha in più occasioni ritenuto che, ai fini dell’applicazione della sanzione, l’unicità dell’operazione è riscontrabile laddove il frazionamento del passaggio alla frontiera è effettuato ad evidente scopo elusivo della norma. E’ coerente avere riguardo all’operazione di movimentazione di contanti in sé e per sé senza che, ad esempio, il momentaneo affidamento di parte del denaro ad accompagnatori possa eludere l’applicazione della stessa. Ai fini della verifica dell’unicità dell’operazione, il personale preposto potrà avvalersi delle dichiarazioni rilasciate dai soggetti controllati nonché di ogni altro elemento informativo acquisito direttamente o indirettamente per mezzo di altre Autorità. In assenza di elementi idonei a dimostrare l’unicità dell’operazione, non dovrà procedersi alla contestazione della violazione dell’obbligo di cui all’art. 3 del D.Lgs. n. 195/2008. |
TRASFERIMENTO PER SÉ STESSI E PER CONTO DI ACCOMPAGNATORI |
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SOGGETTI MINORENNI |
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TERMINI PER LA CONTESTAZIONE NEGLI ACCERTAMENTI EX POST |
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GESTIONE DELLE SOMME SEQUESTRATE |
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