Antiriciclaggio, imprese “pronte” per la comunicazione del titolare effettivo
Le Camere di commercio stanno inviando a tutte le imprese le “comunicazioni di allerta” per prepararsi ad adempiere all’obbligo antiriciclaggio.
Si avvicina l’obbligo da parte delle imprese di comunicare al Registro chi è il titolare effettivo. In questi giorni le aziende stanno ricevendo una comunicazione da parte della Camera di commercio cui sono iscritte per prepararsi ad adempiere, personalmente, all’obbligo.
Nella lettera non è ovviamente indicata la data di avvio del nuovo sistema anche se viene detto che è imminente.
Il nuovo adempimento – L’obbligo di comunicare il nominativo del titolare effettivo ai fini antiriciclaggio è previsto dal D.Lgs. n. 90 del 25 maggio 2017. Operativamente è stata data attuazione alla norma dal D.M. MEF 11 marzo 2022, n. 55, che prevede:
- sia gli obblighi di comunicazione
- che le modalità di accesso e consultazione dei dati pubblici sui titolari effettivi.
Il sito web dedicato, creato da Unioncamere, assiste le imprese nell’adempimento.
L’accesso avverrà dal portale titolareeffettivo.registroimprese.it.
Da qui si può accedere al servizio per la compilazione e l’invio telematico della pratica di comunicazione del titolare effettivo:
- sia attraverso il software Dire
- che attraverso altre soluzioni di mercato.
La comunicazione, che di fatto è una autocertificazione, va poi firmata digitalmente.
Dal giorno di vera operatività della piattaforma, si avranno:
- 60 giorni di tempo per inviare la comunicazione
- e 30 giorni di tempo per comunicare eventuali variazioni.
Il titolare effettivo va riconfermato ogni 12 mesi.
Soggetti tenuti all’invio dei dati – Sono tenuti ad adempiere:
- le imprese dotate di personalità giuridica (es. le S.r.l., S.r.l.s., start-up innovative, ecc., le Spa e altre società di capitali);
- le persone giuridiche private, come le fondazioni e le associazioni riconosciute;
- i trust e gli istituti giuridici affini ai trust.
Nessuna delega agli intermediari – La comunicazione va inviata direttamente e firmata digitalmente dal legale rappresentante e non può essere delegata, ad esempio, all’intermediario, anche se come spesso accade probabilmente gli intermediari invieranno le comunicazioni, con al fianco i clienti, dotati di firma digitale.
Il regime sanzionatorio – Per chi non comunica il nominativo del titolare effettivo, la sanzione amministrativa va da 103 a 1.032 euro, mentre per chi dichiara il falso scatta la sanzione penale della reclusione da sei mesi a tre anni e una multa da 10.000 a 30.000 euro.