Antiriciclaggio: criteri per l’individuazione del titolare effettivo
In vista dell’imminente pubblicazione dei decreti, che renderanno finalmente operativo il Registro dei titolari effettivi presso la CCIAA, riepiloghiamo i criteri per individuare il titolare effettivo.
Si tratta di una procedura “a scalare”, dove si applica secondo un rigoroso schema gerarchico:
- un criterio quantitativo (basato sulla proprietà diretta o indiretta al capitale),
- un criterio di controllo (diretto indiretto), laddove il criterio quantitativo non sia applicabile
- e un criterio residuale, laddove il criterio quantitativo e di controllo non siano applicabili.
Criteri per l’individuazione del titolare effettivo in caso di clienti società di capitali e di persone |
1. Criterio quantitativo:
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2. Criterio del controllo
Nelle ipotesi in cui l’esame dell’assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile il controllo del medesimo in forza:
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3. Criterio residuale
Qualora l’applicazione dei sopra indicati criteri non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica. |
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Clienti persone giuridiche private (fondazioni, associazioni riconosciute ecc.) | Sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:
a) i fondatori, ove in vita; b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili; c) i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione. |
Trust e istituti giuridici affini |
I titolari effettivi dei trust o dell’istituto giuridico affine sono il fiduciario o fiduciari, il guardiano o i guardiani o altra persona per conto del fiduciario, ove esistenti, i beneficiari o classe di beneficiari (che possono essere beneficiari del reddito o beneficiari del fondo o beneficiari di entrambi) e le altre persone fisiche che esercitano in ultima istanza il controllo sui beni conferiti nel trust o nell’istituto giuridico affine attraverso la proprietà diretta, indiretta o altri mezzi. |