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Annullamento e rideposito dell’asseverazione 110% dopo i 90 giorni

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Capita sempre più spesso che si debba ridepositare l’asseverazione ENEA di fine lavori. Le società di revisione che supportano le banche, nell’apposizione del visto di conformità, stanno, infatti, richiedendo tale escamotage per salvare alcune pratiche che sarebbero altrimenti non vistabili. Tipico esempio è quello di lavori trainati pagati dopo la chiusura dei lavori, quindi non detraibili e non cedibili per il contribuente.

L’asseverazione ENEA di fine lavori è prevista dalla lett. a) del comma 13 dell’art. 119 D.L. n. 34/2020 e va inviata all’ENEA entro 90 giorni dall’ultimazione degli interventi, ex art. 3, comma 2, D.M. 6 agosto 2020 (cd. Decreto “asseverazioni”), salva la poss2020ibilità di avvalersi dell’istituto della remissione in bonis, entro il 30 novembre 2023, per gli oneri 2022.

Per l’asseverazione superbonus relativa ai singoli SAL, diversi dalla fine lavori, non è previsto alcun termine finale per la trasmissione e, dunque, la remissione in bonis non può essere valida.

Qualora sia necessario un secondo invio dell’asseverazione superbonus correttivo di alcuni dati, avvenuto dopo il termine di 90 giorni. Ad esempio, fine lavori del 30 settembre 2022, per oneri pagati nel 2022; 1° invio dell’asseverazione superbonus 110% del 15 ottobre 2022 e 2 ° invio del 15 settembre 2023. La prima trasmissione dell’asseverazione è avvenuta entro 90 giorni dalla chiusura dell’intervento, mentre il secondo invio correttivo è avvenuto solo decorso il termine di 90 giorni. Con l’asseverazione originaria i termini sono rispettati e non ci sarebbe violazione. Nella circolare 21/E/2010 l’Agenzia delle Entrate si è espressa chiarendo che è possibile – in tema di 50% – che la correzione possa avvenire mediante l’invio telematico di una nuova comunicazione, che annulli e sostituisca quella precedentemente trasmessa. La comunicazione in rettifica della precedente dovrà, comunque, essere inviata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, nella quale la spesa può essere portata in detrazione, in modo da poter calcolare la detrazione sulle spese effettivamente sostenute nell’anno al quale la dichiarazione si riferisce.

In sostanza, il contribuente non è tenuto a sanare alcuna violazione, anche avvalendosi della remissione in bonis. Infatti, il tecnico ha provveduto:

  • a inviare tempestivamente l’asseverazione superbonus originaria;
  • a ritrasmettere integralmente l’asseverazione superbonus entro il 30 novembre 2023 trattandosi del modello Reddito 2023.

Nella nuova e seconda asseverazione, è opportuno fare riferimento alla prima asseverazione e al relativo codice ASID. Ad esempio, il tecnico asseveratore dovrebbe dichiarare che “questa asseverazione è scaturita dall’annullamento del protocollo dell’asseverazione con IDA … del 12 ottobre 2022 e ASID … del 15 ottobre 2022”Qualora il contribuente avesse deciso di cedere il credito, il secondo invio correttivo andrà fatto prima dell’invio della comunicazione di cessione/sconto in fattura all’Agenzia delle Entrate.

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