Anc e Confimi Industria intervengono in merito alla data delle fatture differite
“Per le fatture differite, non si intravedono (alle condizioni sotto citate) motivi ostativi alla possibilità di indicare come data anche quella dell’ultimo giorno del mese di effettuazione delle operazioni”: lo hanno sottolineato l’Associazione nazionale commercialisti (Anc) e Confimi Industria con una nota congiunta diffusa ieri.
Anche alla luce di quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare 17 giugno 2019, n. 14, infatti, il documento in esame fa presente che l’Agenzia delle Entrate “ha (opportunamente) scelto di non introdurre nuovi campi al fine di gestire la possibile dicotomia (situazione diffusissima) fra data della (o delle) operazione e data di emissione (intesa come trasmissione) della fattura elettronica”.
In conclusione: “L’impostazione che si può desumere dall’analisi del nuovo impianto è molto semplice: il campo data 2.1.1.3 assume il compito di individuare il momento di effettuazione dell’operazione (più genericamente potremmo parlare di “competenza” Iva) mentre di tener traccia della data di vera e propria emissione (rectius trasmissione), e quindi anche del termine ultimo oltre il quale la fattura sarebbe tardiva/omessa, se ne occupa (nell’interesse di tutti) il Sistema di Interscambio (SdI); tutto ciò senza travolgere l’operatività quotidiana nemmeno ai fini dell’annotazione nel registro vendite (si vedano le esemplificazioni nella nota che segue)”.