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All’esame della Camera la riforma della riscossione provvisoria

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Sarà posta all’esame della Commissione Finanze della Camera una proposta di legge che prevede la modifica dell’attuale disciplina relativa alla riscossione provvisoria in pendenza del giudizio tributario, contenuta nell’art. 15 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. La norma, in particolare, dispone che i tributi e i contributi accertati dal Fisco ma non ancora definitivi (nonché i relativi interessi) dopo la notifica dell’avviso di accertamento siano iscritti a ruolo a titolo provvisorio nella misura di un terzo.

Pertanto, nelle more del ricorso eventualmente depositato dal contribuente in Commissione tributaria, l’agente della riscossione può comunque già provvedere alla riscossione provvisoria di un terzo dell’importo contestato. Al contrario, l’Erario – se soccombente – è tenuto a rimborsare il credito d’imposta relativo al contenzioso instauratosi in caso di diniego di rimborso solo in sede di sentenza provvisoriamente esecutiva (D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156D.M. 6 febbraio 2017, n. 22).

Nella relazione di accompagnamento della proposta in esame, si sottolinea come l’attuale disciplina – che è prevista anche nelle singole leggi d’imposta (ad esempio, Iva ed imposta sulle successioni) sia eccessivamente penalizzante per il contribuente, e contraria ai principi del diritto di difesa e della tutela giurisdizionale, di cui agli artt. 24 e 113 della Costituzione. Nel documento si legge tra l’altro che “In un processo nel quale le parti, contribuente ed erario, sono formalmente e giuridicamente alla pari e assoggettate alle decisioni di un giudice terzo, imporre ex lege a una delle due, e, segnatamente, al contribuente, di ‘anticipare’, sic et simpliciter, un importo all’erario, da un lato rende il senso di una profonda disparità di trattamento e, dall’altro, spesso impedisce il libero accesso al giudice di prime cure, tenuto conto che spesso, in fase amministrativa, ad esempio durante la procedura di accertamento con adesione, di cui al D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, l’amministrazione informa il contribuente di questo ‘carico’ possibile”.

In tale contesto, quindi, la proposta prevede la modifica delle norme dettate in materia di riscossione provvisoria, “al fine di ripristinare o prevedere ex novo una disciplina più favorevole nei confronti del contribuente, che permetta allo stesso di non dover corrispondere alcun importo all’erario sulla base di un processo meramente deduttivo, ma di poter attendere la pronuncia della magistratura tributaria che confermi l’attendibilità della richiesta avanzata dall’agente della riscossione”.

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