All’esame della Camera il decreto “Sostegni-bis”.
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È previsto per domani, 9 luglio, l’esame nell’Aula di Montecitorio del disegno di legge n. 3132, di conversione del decreto “Sostegni-bis” (D.L. 25 maggio 2021, n. 73).
Con riferimento alle prossime scadenze fiscali, sono stati presentati ieri in Commissione Bilancio alla Camera una serie di emendamenti che cambiano nuovamente i termini di versamento delle imposte per i contribuenti soggetti agli ISA e la ripresa della riscossione. In particolare con tali emendamenti si prevede:
- la proroga, per i soggetti ISA, del termine di versamento del saldo e del primo acconto delle imposte dirette, delle relative addizionali e dell’Irap al 10 settembre 2021 (la prima ipotesi formulata era il 30 settembre). Verrebbero così risolti anche i dubbi sorti riguardo alla data – 31 luglio o 20 agosto – entro cui è possibile versare le imposte con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interessi, non espressamente indicata nel D.P.C.M. 28 giugno 2021 che ha spostato dal 30 giugno al 20 luglio 2021 la scadenza delle imposte per tali soggetti;
- la rimodulazione del versamento delle rate della “Rottamazione-ter” e del “saldo e stralcio”, che vede confermate al 31 luglio (spostato al 2 agosto come primo giorno feriale) le rate in scadenza il 28 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020, e le successive rispettivamente al 31 agosto, il 30 settembre e 31 ottobre 2021. Verrebbe inoltre spostato al 30 novembre il versamento in un’unica soluzione delle quattro rate della rottamazione 2021.
Tra le proposte di modifica delle scadenze fiscali si segnalano anche:
- la riapertura dei termini per il versamento dell’imposta sostitutiva per la rivalutazione dei terreni e delle quote di partecipazioni detenuti alla data del 1° gennaio 2021, con il differimento dal 30 giugno al 15 novembre 2021 del pagamento della prima o unica rata;
- la cancellazione del saldo dell’Imu 2021, in scadenza il prossimo 16 dicembre, per i proprietari delle abitazioni interessate dal blocco degli sfratti, con la possibilità di recuperare l’acconto Imu versato il 16 giugno scorso sotto forma di credito d’imposta.
Tra le numerose misure contenute nel provvedimento, in attesa della conversione in legge, si ricordano inoltre:
- la proroga fino al 31 luglio 2021 del credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d’azienda a favore delle imprese turistico-ricettive, delle agenzie di viaggio e dei tour operator. Si prevede infatti la modifica dell’art. 28, comma 5, del decreto “Rilancio” (D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77);
- la possibilità per i soggetti beneficiari del contributo a fondo perduto, esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto, nonché gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo Settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, di accedere al credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d’azienda in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio 2021 a maggio 2021. Ai locatari esercenti attività economica, il credito d’imposta spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° aprile 2019-31 marzo 2020; tale limite può non sussistere per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019;
- l’introduzione di un credito d’imposta del 30 per cento per le spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19. Il credito d’imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per il 2021.
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