All’accertamento con adesione del cessionario consegue il diritto al rimborso del cedente
Nel caso in cui il cessionario/committente abbia versato – a seguito di accertamento con adesione – l’Iva che aveva indebitamente detratto, il cedente/prestatore può presentare alla competente Direzione provinciale una domanda di restituzione ai sensi dell’art. 30-ter del D.P.R. n. 633/1972, a decorrere dalla data di rimborso dell’Iva a suo tempo applicata in via di rivalsa al cliente.
Lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’istanza di interpello 12 novembre 2018, n. 66 .
Al riguardo si ricorda che ai sensi del richiamato art. 30-ter, introdotto dall’art. 8 della Legge 20 novembre 2017, n. 167 (“Legge Europea 2017”):
- il soggetto passivo presenta la domanda di restituzione dell’imposta non dovuta, a pena di decadenza, entro il termine di due anni dalla data del versamento della medesima oppure, se successivo, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione (primo comma);
- in caso di applicazione di un’imposta non dovuta ad una cessione di beni o ad una prestazione di servizi, accertata in via definitiva dall’Amministrazione finanziaria, la domanda di restituzione può essere presentata dal cedente o prestatore entro il termine di due anni dall’avvenuta restituzione al cessionario o committente dell’importo pagato a titolo di rivalsa (secondo comma).
Il cedente o prestatore, quindi, può presentare la domanda di rimborso dell’Iva non dovuta, accertata definitivamente, entro due anni dalla restituzione, in via civilistica, al cessionario o committente.