Alla Corte di Giustizia Ue l’affidamento diretto all’Aci della gestione delle tasse automobilistiche
Sarà la Corte di Giustizia Ue a stabilire se è legittima la norma regionale che consente l’affidamento all’Aci, in assenza di una procedura di evidenza pubblica, della gestione delle tasse automobilistiche di competenza regionale mediante stipula di un’apposita convenzione di durata triennale. La questione è stata sollevata dal Consiglio di Stato con l’ordinanza 4 luglio 2019, n. 5581 (depositata lo scorso 6 agosto), con riferimento all’art. 1, comma 121, della legge della Regione Campania 7 agosto 2014, n. 16.
Per i giudici amministrativi, in particolare, la norma richiamata violerebbe i principi comunitari di libera circolazione dei servizi e di massima apertura della concorrenza nell’ambito degli appalti pubblici di servizi, per i seguenti motivi:
- l’art. 5, comma 6, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, individua i requisiti in presenza dei quali è possibile derogare all’obbligo di gara, nel rispetto degli articoli 1, paragrafo 6, 12, paragrafo 4, e del considerando n. 31 della Direttiva n. 2014/24/UE;
- pertanto due o più amministrazioni possono derogare all’obbligo di gara quando:
- l’accordo prevede una cooperazione tra gli enti aggiudicatori, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell’ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;
- l’attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all’interesse pubblico;
- gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione;
- l’accordo di partenariato “pubblico-pubblico” non può trasformarsi in una costruzione artificiosa che ha l’effetto di eludere le norme sulla concorrenza in tema di affidamenti pubblici, e di conseguenza può essere stipulato soltanto se:
- le parti pubbliche dell’accordo sono tutte titolari dell’obbligo di servizio pubblico la cui regolazione è oggetto dell’accordo;
- alla base dell’accordo vi è una reale divisione di compiti e responsabilità del servizio pubblico comune tra le parti;
- i movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l’accordo possono consistere solo nel rimborso delle spese vive, essendo escluso il pagamento di un corrispettivo.