Aliquote IMU in caso di mancata approvazione della delibera comunale: dal 2025 si cambia
L’art. 1, comma 756, della Legge n. 160/2019 ha stabilito che, dall’anno 2021, i Comuni possono diversificare tutte le aliquote stabilite dai commi 748-755 dello stesso art. 1 esclusivamente per le fattispecie individuate da un decreto ministeriale ad hoc (il D.M. 7 luglio 2023, G.U. 25 luglio 2023 n. 172).
Il D.M., tra l’altro, stabilisce le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione del prospetto delle aliquote (art. 1, comma 756, Legge n. 160/2019) al Dipartimento delle Finanze – MEF. Le fattispecie individuate potranno essere modificate o integrate da un successivo decreto ministeriale.
L’art. 6-ter, comma 1, del D.L. n. 132/2023 (c.d. Decreto proroghe, convertito con Legge 27 novembre 2023 n. 170) ha disposto che l’obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell’IMU tramite l’elaborazione del prospetto, utilizzando l’applicazione informatica messa a disposizione sul portale del MEF, decorre dall’anno d’imposta 2025.
Come si evince dalla norma (commi 756 e 757, art. 1 della Legge n. 160/2019):
- per il 2023 continua a valere la disciplina di variazione delle aliquote IMU prevista ante D.M. 7 luglio 2023, secondo la quale i Comuni possono diversificare le aliquote anche in relazione ad ulteriori tipologie di immobili non contemplati dal predetto decreto, purché all’interno delle fattispecie di cui ai commi 748 – 755 dell’art. 1 della Legge n. 160/2019 ed entro i margini di riduzione o aumento delle aliquote previsti da tali disposizioni. Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l’anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno (art. 1 comma 767 della Legge n. 160/2019). In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell’anno precedente.
- In deroga a ciò, dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto delle aliquote IMU di cui all’art. 1 commi 756 e 757 della Legge n. 160/2019 (ossia dal 2025), in mancanza di una delibera approvata secondo i termini e le modalità prescritte, troveranno applicazione le aliquote “di base” previste dai commi 748 – 755 dell’art. 1 della Legge n. 160/2019.
PERIODO DI IMPOSIZIONE | ALIQUOTE IMU APPLICABILI IN CASO DI MANCATA PUBBLICAZIONE DEL PROSPETTO ENTRO IL 28 OTTOBRE |
2023 |
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2024 |
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2025 |
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Disciplina IMU – Aliquote di base dal 2020 |
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Fattispecie di immobile |
Aliquota di base |
Margine discrezionale del Comune |
Abitazione principale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 |
Esente |
– |
Abitazione principale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze |
0,5% (con detrazione di 200 euro) |
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Fabbricati rurali strumentali (art. 9, comma 3-bis del D.L. n. 557/93) |
0,1% |
Diminuzione fino all’azzeramento |
Immobili merce 104 |
Dal 2022: esenti Per gli anni 2020 e 2021: 0,1% |
Per gli anni 2020 e 2021:
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Terreni agricoli |
0,76% |
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Immobili produttivi del gruppo “D” |
0,86%, di cui:
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Altri immobili |
0,86% |
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