Aliquota IVA ridotta per i beni necessari a contenere la pandemia: il punto dell’Agenzia delle Dogane
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Riduzione aliquota IVA per le cessioni e le importazioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Si è soffermata su tale aspetto l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con la circolare n. 5 del 14 febbraio 2023. Il documento aggiorna la precedente circolare, la n. 9/D del 3 marzo 2021.
La Legge n. 178/2020, Legge di Bilancio 2021, ha previsto:
- l’esenzione IVA, fino al 31 dicembre 2022, sulle cessioni di “strumentazione per diagnostica in vitro per COVID-19”, in considerazione delle disposizioni di cui all’art. 1 comma 452, in deroga all’art. 124, comma 1, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, c.d. Decreto “Rilancio”;
- l’esenzione IVA, dal 20 dicembre 2020 al 31 dicembre 2022 (comma 453), sulle cessioni dei “vaccini contro il COVID-19 autorizzati dalla Commissione europea o dagli Stati membri e le prestazioni di servizi strettamente connesse a tali vaccini”, in deroga al numero 114) della tabella A, parte III, allegata al D.P.R. n. 633/1972.
Detto ciò, finito il periodo di validità di tali previsioni, con decorrenza dal 1° gennaio 2023:
- sono soggette all’aliquota IVA del 5% le importazioni dei beni elencati nell’allegato 1 , aggiornato al punto 38 con l’aggiunta della “strumentazione per diagnostica in vitro per COVID-19”, di cui ai codici merce 3822 1900 10; ex 3821 0000; ex 9018 90; ex 9027 89; 3822 1900 10; ex 9027 8990. Per le operazioni doganali aventi ad oggetto i suddetti beni, ad esclusione del codice TARIC 3822 1900 10 , gli operatori economici dovranno utilizzare il Cadd Q102, che risponde alla seguente descrizione: “Riduzione aliquota IVA per le cessioni dei beni necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 (Art. 124 comma 1 del DL 19/05/2020, n. 34 convertito nella Legge n. 77 del 17/07/2020, che ha introdotto il punto 1-ter.1, parte II-bis, Tabella A del DPR 633/72)”;
- è da considerarsi soppresso, l’allegato 2 alla circolare 9/D, che conteneva i casi di esenzione dall’IVA ormai non più previsti;
- sono soggetti all’aliquota IVA del 10% i “vaccini contro il COVID-19[6]”, codice NC 3002 4110, di cui all’allegato 3 , come previsto dal n. 114) della Tabella A, parte III del D.P.R. n. 633/1972, relativo a “medicinali pronti per l’uso umano o veterinario, compresi i prodotti omeopatici; sostanze farmaceutiche ed articoli di medicazione di cui le farmacie devono obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale”, tra cui sono compresi, appunto, i vaccini. Per tale fattispecie non dovrà essere inserito alcun Codice Addizionale (Cadd) in dichiarazione doganale.
Gli allegati della circolare n. 5 sostituiscono integralmente quelli uniti alla circolare 9/D 2021.
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