Aliquota Iva ordinaria per la progettazione dell’opera
Con la Risposta all’istanza di interpello 21 gennaio 2021, n. 53 , l’Agenzia delle Entrate ha precisato che devono essere assoggettate ad Iva con l’aliquota ordinaria le prestazioni di servizio riconducibili alla progettazione definitiva, alla progettazione esecutiva e al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, in quanto rese “autonomamente”, cioè in attuazione di uno specifico rapporto contrattuale diverso rispetto a quello che disciplina le ulteriori “prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici di cui al numero 127-quinquies” della Tabella A , Parte terza, allegata al D.P.R. n. 633/1972.
Il numero 127-septies) della medesima Tabella , invero, prevede l’applicazione dell’aliquota Iva del 10 per cento alle “prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici di cui al numero 127- quinquies”.
Al riguardo si ricorda che con la Risoluzione 18 febbraio 2008, n. 52/E è stato ribadito che, con riferimento ai servizi di “progettazione” relativi alla realizzazione dell’opera agevolabile, il richiamato n. 127-septies) attiene solo alla costruzione delle opere di urbanizzazione di cui al precedente n. 127- quinquies), senza riferirsi espressamente alle prestazioni di progettazione. Dette prestazioni, pertanto, in linea di principio, non beneficiano dell’applicazione della minore aliquota, ma scontano l’imposta ordinariamente con l’aliquota del 20 per cento.
Con la risoluzione 24 dicembre 1999, n. 168, fu precisato che le prestazioni di progettazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria possono essere assoggettate all’aliquota ridotta del 10 per cento nel caso in cui non siano rese autonomamente, ma in dipendenza dell’unico contratto di appalto avente ad oggetto la complessiva realizzazione dell’opera. In caso contrario, alle stesse prestazioni si applica l’imposta in base all’aliquota ordinaria.