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Al via la campagna IVA 2024: approvato il modello definitivo

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Pubblicato sul sito dell’Agenzia Entrate, con provvedimento 15 gennaio 2024, prot. n. 8230/2024, il modello ufficiale con le relative istruzioni della Dichiarazione IVA 2024 (anno 203), da utilizzare a partire dall’1 gennaio 2024. Pronta anche la versione “base” da utilizzare in alternativa. La versione bozza era stata pubblicata lo scorso 22 dicembre 2023.

Le novità – Rispetto allo scorso anno, i modelli Iva sono stati modificati per recepire le nuove norme e per  semplificarne la compilazione. In particolare, sono stati rimodulati i righi dei quadri VE e VF, mentre nel quadro VO è stata introdotta la possibilità, per le imprese oleoturistiche, di revocare l’opzione per la determinazione della detrazione Iva e del reddito nei modi ordinari.

Il documento in oggetto annuncia che, con un successivo provvedimento, saranno approvate le specifiche tecniche per la trasmissione delle dichiarazioni. I modelli dovranno essere presentati, esclusivamente per via telematica, nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2024.

L’utilizzo del credito IVA emergente – La compensazione del credito Iva annuale è soggetta a restrizioni collegate al suo ammontare che si intende utilizzare (art. 10 del D.L. n. 78/2010). Il credito annuale 2023 che emerge dal rigo VX5

può essere, alternativamente:

  • utilizzato in compensazione verticale nel 2024,
  • utilizzato in compensazione orizzontale nel 2024 con tributi/contributi nei limiti del cd. “monitoraggio”, di cui oltre
  • richiesto a rimborso, in presenza dei relativi presupposti (art. 30 D.P.R. n. 633/1972).
I criteri della compensazione orizzontale si fondono sui seguenti principi:

VERIFICA DEL LIMITE DI EURO 5.000 DI CREDITO UTILIZZATO

  • va riferito all’anno di maturazione (non all’anno di utilizzo in F24),
  • va calcolato distintamente per ciascuna tipologia di credito IVA (annuale o trimestrale), anche se relativi alla medesima annualità (il 2023).
  • non include i crediti IVA (o parte di essi) compensati col criterio “Iva da Iva”.

COMPENSAZIONE “ORIZZONTALE”

Si considera  “orizzontale” la compensazione del credito IVA (C.M.n. 1/E/2010):

  • con imposte/contributi/premi o altri versamenti diversi dall’IVA,
  • esposta nel modello F24.

È tale anche l’utilizzo per versare debiti IVA periodici sorti prima del credito annuale o viceversa (esempio il saldo Iva 2023 a debito compensato col credito infrannuale 2024).

COMPENSAZIONE “VERTICALE”

Si tratta dell’utilizzo con un debito della stessa imposta (es: credito portato in detrazione nelle liquidazioni periodiche 2024). Esso avviene:

  • senza particolari limitazioni (è ostativo il solo status di “società di comodo” per 3 periodi consecutivi).
  • non rilevando se il credito Iva sia utilizzato con i versamenti IVA (C.M. n. 29/E/2010):
    • in compensazione “interna” (cioè senza presentazione del mod. F24, direttamente in liquidazione periodica)
    • o in compensazione “esterna” (con esposizione in F24).

Il contribuente può utilizzare in compensazione orizzontale “senza limitazioni” il credito IVA annuale maturato nel 2023 qualora di importo ≤ € 5.000 dal 1° giorno dell’anno successivo la sua maturazione, senza presentare “preventivamente” la dichiarazione annuale dalla quale emerge il credito.

Il contribuente che ha maturato un credito IVA 2023 ed intende utilizzarlo in compensazione orizzontale per un importo superiore a € 5.000 è tenuto:

  • presentare previamente la dichiarazione annuale IVA 2024,
  • ad apporre il visto d conformità (o la “sottoscrizione alternativa” dell’organo di controllo), salvo esonero dovuto a livello Isa raggiunto nelle dichiarazioni dei redditi presentate,
  • ad attendere il 10° giorno successivo alla presentazione.

Esempio 1

Il sig. Mario Bianchi, artigiano, presenta la seguente situazione:

  • saldo IVA 2023 a credito: € 8.000
  • destinato in compensazione “orizzontale” per € 2.000

L’eccedenza di € 6.000 viene portata in detrazione IVA (il rigo VX5 rimane compilato per € 8.000):

  • tale credito di € 2.000 è utilizzabile in compensazione orizzontale (es. per compensare ritenute operate) fin dal 1/01/2024
  • non è richiesta la preventiva presentazione del mod. IVA, che potrà essere presentato entro il 30/04/2024.

Esempio 2

Il sig. Mario Bianchi, architetto, presenta la seguente situazione:

  • saldo IVA 2023 a credito: € 13.000
  • destinato in compensazione “orizzontale” per € 9.000.

Il contribuente procede ad utilizzare il credito:

  • fino ad € 5.000: per compensare, al 16/01/2024, le ritenute operate a dicembre 2023,
  • per l’eccedenza di € 4.000: procede previamente a presentare il mod. IVA 2024 (vistato se non ricorre l’esonero da punteggio Isa sufficiente; in caso contrario si limita a barrare la casella di esonero nel frontespizio).

Ove trasmetta telematicamente detta dichiarazione:

  • il 10/02/2024 potrà iniziare l’utilizzo nel mod. F24 dal 20/02/2024,
  • il 28/02/2024: potrà iniziare l’utilizzo nel mod. F24 dal 10/02/2024,
  • il 30/04/2024 (termine di presentazione): in tal caso l’utilizzo decorrerà dal 10/05/2024.

È  anche possibile che, al 30/04/2024, il modello sia inviato senza visto; in tal caso sarà, tuttavia, necessario presentare una dichiarazione integrativa (gratuita), attendendo 10 giorni da tale momento, prima di utilizzare detto credito di € 4.000 in compensazione orizzontale.

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