Aiuti di Stato: quali garanzie indicare entro il il 31 gennaio
Con la comunicazione della Commissione europea 19.3.2020 n. C(2020) 1863 final e successive modifiche, è stato definito il Quadro temporaneo in materia di aiuti di Stato a sostegno dell’economia nel contesto dell’epidemia di COVID-19.
Il Quadro temporaneo, in vigore fino al 30 giugno 2022, prevede che gli Stati membri possano concedere, tra l’altro, le seguenti tipologie di aiuti:
- garanzie di Stato per prestiti bancari contratti dalle imprese;
- garanzie per le banche che veicolano gli aiuti di Stato all’economia reale (tali aiuti sono considerati aiuti diretti a favore dei clienti delle banche e non delle banche stesse.
L’art. 1 , commi 13-17, del D.L. 41/2021 ha disegnato un quadro normativo (c.d. regime “ombrello”) finalizzato a consentire ai soggetti beneficiari delle misure di sostegno italiane espressamente elencate al comma 13 del medesimo decreto di usufruire dei massimali previsti per le Sezioni 3.1 “Aiuti di importi limitato” e 3.12 “Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti” della Comunicazione della Commissione europea del 19.3.2020 C(2020) 1863 final, “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”.
Con riferimento agli aiuti di cui alla sezione 3.1 del Quadro temporaneo, l’aiuto può essere concesso sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme (quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni) a condizione che il valore nominale totale di tali misure rimanga al di sotto del massimale per impresa; tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.
Gli aiuti di tale sezione sono cumulabili con gli aiuti “de minimis” (limite pari a 200.000 euro nel triennio).
I massimali previsti dalla sezione 3.1 sono stati definiti:
Periodo di concessione dell’aiuto | Imprese generiche | Imprese pesca e acquacoltura | Imprese produzione primaria di prodotti agricoli |
19.03.2020 – 27.01.2021 | 800.000 | 120.000 | 100.000 |
28.01.2021 – 31.12.2021 | 1.800.000 | 270.000 | 225.000 |
1.01.2022 – 30.06.2022 | 2.300.000 | 345.000 | 290.000 |
Si propone il calcolo dell’importo dell’Aiuto di stato ex Sez. 3.1 in presenza di finanziamento erogato da un istituto di credito coperto, in tutto o in parte, da una garanzia gratuita offerta dello Stato, alla luce dei chiarimenti dell’Interrogazione parlamentare 5 luglio 2022 n. 3-03381 (es.: quelle fino al massimo del 90% rilasciate dal Fondo PMI ex art. 13, lett. c), D.L. 23/2020).
Partiamo dalla tabella di sintesi dei tassi applicabili a seconda della tipologia d’impresa:
TASSO APPLICABILE (punti base) | ||||||||||||||||||
DESTINATARIO | Per il I anno | Per il II-III anno | Per il IV-VI anno | |||||||||||||||
PMI | 25 | 50 | 100 | |||||||||||||||
Grandi imprese | 50 | 100 | 200 |
FINANZIAMENTI CON GARANZIE AGEVOLATE
Grado di copertura della garanzia: | 90% | Garanzia parziale | ||||||||
(quota del c/capitale rimborsabile in caso di insolvenza del soggetto finanziato) | ||||||||||
Importo finanziato dall’istituto di credito: | 1.000.000,00 | |||||||||
Durata del finanziamento (anni): | 6 | |||||||||
Dimensione del soggetto finanziato: | 2 | Piccola Impresa | ||||||||
Premio “convenzionale” (come indicato a Sez. 3.2 del T.F): | ||||||||||
Importo garantito | Quote di premio calcolati sui seguenti periodi: | Totale | ||||||||
dallo Stato | 1 anno | dal 2 al 3 anno | dal 4 al 6 anno | Premio | ||||||
900.000 | 0,25% | 0,50% | 1,00% | convenzionale | ||||||
2.250 | 4.500 | 9.000 | 15.750 | |||||||
Eventuale premio dovuto dal soggetto finanziato | ||||||||||
Aiuto di Stato da Sez. 3.1 | 15.750 |