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Ai fini Iva è attività commerciale l’affidamento in appalto della raccolta differenziata dei rifiuti da parte del Comune

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Ai fini Iva, attiene alla sfera commerciale l’affidamento in appalto, da parte del Comune ad una società terza, del servizio di raccolta/smaltimento dei rifiuti solidi urbani: lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’istanza di interpello 15 febbraio 2021, n. 107.

Nella fattispecie esaminata, in particolare, tale servizio veniva effettuato – dietro corrispettivo assoggettato ad Iva – secondo i criteri della cosiddetta “raccolta differenziata”, vale a dire attraverso il ritiro dei rifiuti già preselezionati e separati direttamente dal cittadino/utente anche mediante l’approntamento di un idoneo spazio attrezzato (la cosiddetta “piazzola ecologica”). Pertanto – ha precisato l’Agenzia – una parte dei rifiuti ricevuti dal Comune (ad esempio, vetro, legno, plastica e carta), seppure derivanti dalla generale attività di gestione dei rifiuti solidi urbani che costituisce attività istituzionale per gli enti pubblici ai sensi dell’art. 112 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico enti locali), diviene oggetto di successivo conferimento che realizza un’operazione commerciale soggetta ad Iva in regime di imponibilità Iva (in tal senso si richiamano la Circolare n. 43/2008 e le Risoluzioni nn. 38/2007 e 115/2004).

Al riguardo, si ricorda che:

  1. per effetto dell’art. 19-ter del decreto Iva, è ammessa in detrazione l’imposta relativa agli acquisti e alle importazioni di beni e servizi utilizzati promiscuamente nell’esercizio dell’attività commerciale o agricole e limitatamente alla parte imputabile all’esercizio di tali attività;
  2. ai sensi dell’art. 19, comma 4, del D.P.R. 633/72, per i beni e i servizi in parte utilizzati per operazioni non soggette ad Iva, la detrazione non è ammessa per la quota imputabile a tali utilizzazioni e l’ammontare indetraibile è determinato secondo criteri oggettivi, coerenti con la natura dei beni e servizi acquistati. Gli stessi criteri si applicano per determinare la quota di imposta indetraibile relativa ai beni e servizi in parte utilizzati per fini privati o comunque estranei all’esercizio dell’impresa, arte e professione;
  3. relativamente alla determinazione dei criteri oggettivi occorre una valutazione circostanziata e fattuale della singola fattispecie che, attraverso un esame specifico dei singoli costi, definisca sia la parte di essi riferibili all’operazione imponibile sia la quota riferibile all’operazione esclusa. La distinzione tra acquisti commerciali, istituzionali e promiscui deve quindi avvenire sulla base del criterio di effettiva afferenza ed utilità dei vari costi per la realizzazione di attività produttive di beni e servizi.

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