Ai fini dell’esclusione dal regime forfetario rilevano anche i codici Ateco
Non può applicare il regime forfetario il commercialista che detiene una partecipazione di controllo in una Srl di revisione contabile, anche se con effetto dal periodo di imposta successivo. Lo ha precisato l’Agenzia delle entrate con la Risposta a interpello n. 108 del 16 aprile 2019 .
Ai sensi dell’art. 1, comma 57, lettera d), della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015) – come risultante dalle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 2018, n. 145) – non possono applicare il regime forfetario gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dai medesimi esercenti attività d’impresa, arti o professioni.
Al riguardo, con la Circolare 10 aprile 2019, n. 9/E l’Agenzia delle Entrate ha precisato che affinché operi tale causa ostativa è necessaria la compresenza:
- del controllo diretto o indiretto di società a responsabilità limitata;
- dell’esercizio da parte della stessa di attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.
In assenza di una di tali condizioni, la causa ostativa non opera e il contribuente può applicare o permanere nel regime forfetario.
Sull’argomento si registra inoltre la risposta all’istanza di interpello 16 aprile 2019, n. 108, secondo la quale:
- ai fini della verifica del primo dei due requisiti richiamati, rileva l’art. 2359 del codice civile;
- ai fini della seconda condizione, invece, si deve fare riferimento al Codice Ateco.
La decadenza dal regime decorre tuttavia dall’anno successivo a quello in cui si verifica la causa ostativa, in quanto solo alla fine dell’anno si potrà valutare la sussistenza della stessa.
Si ricorda che oltre alla richiamata causa ostativa, la Legge di Bilancio 2019 prevede che non possano applicare il regime in esame, tra l’altro, anche:
- le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini Iva o di regimi forfetari;
- i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli residenti in uno Stato Ue o aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono in Italia redditi che costituiscono almeno il 75 per cento del reddito complessivamente prodotto;
- i soggetti che, in via esclusiva o prevalente, effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all’art. 10, comma 1, n. 8), del D.P.R. n. 633/1972, o di mezzi di trasporto nuovi di cui all’art. 53, comma 1, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modifiche dalla Legge 29 ottobre 1993, n. 427.