Ai fini delle notifiche rileva anche la sede effettiva
In materia di notifiche alle persone giuridiche, l’art. 46 del codice civile – ai sensi del quale i terzi “possono” considerare come sede, oltre a quella amministrativa, anche quella effettiva – va interpretato alla luce dei principi di buona fede, di solidarietà e della finalità, propria delle notifiche, di portare a conoscenza del destinatario gli atti processuali, cosicché il precetto normativo non può tradursi nella facoltà di non tenere conto della sede effettiva conosciuta dal notificante: lo ha precisato la quinta sezione tributaria della Corte di Cassazione con l’ordinanza 19 febbraio 2020, n. 15188, depositata lo scorso 16 luglio. Per i giudici di legittimità, tale conclusione è confermata:
- dalla previsione di obblighi di ricerca del destinatario gravanti sull’ufficiale giudiziario ai sensi dell’art. 148, secondo comma, del codice di procedura civile (che presuppongono a loro volta l’obbligo del notificante di indicare tutti gli elementi utili in suo possesso);
- dal disposto di cui all’art. 145 del codice di procedura civile, che – non distinguendo ai fini della notificazione tra sede legale ed effettiva – comporta che quest’ultima non possa essere pretermessa ove conosciuta dal notificante;
- con riferimento alla materia societaria, dal rilievo della conoscenza dei fatti, indipendentemente dalla loro iscrizione nel registro delle imprese, stabilito in via generale dall’art. 2193, primo comma, del codice civile (Cass. n. 6559/2014).
Ai sensi della disposizione da ultimo richiamata, i fatti dei quali la legge prescrive l’iscrizione, se non sono stati iscritti, non possono essere opposti ai terzi da chi è obbligato a richiederne l’iscrizione, a meno che questi provi che i terzi ne abbiano avuto conoscenza. Il secondo e terzo comma del medesimo art. 2193 c.c. precisano inoltre che l’ignoranza dei fatti dei quali la legge prescrive l’iscrizione non può essere opposta dai terzi dal momento in cui l’iscrizione è avvenuta; sono comunque fatte salve le disposizioni particolari della legge.