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Aggiornamento cartografia catastale e archivio censuario del Catasto Terreni

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Con la risoluzione n. 20 del 18 aprile 2024 e con il relativo allegato tecnico l’Agenzia delle Entrate ha analizzato le novità introdotte dalla nuova versione “10.6.3 – APAG 2.15” della procedura Pregeo 10, con la quale sono state implementate nuove funzionalità migliorative, finalizzate all’omogeneizzazione e all’uniformità delle lavorazioni da parte degli Uffici ed alla semplificazione e all’efficientamento delle funzionalità per la predisposizione degli atti geometrici di aggiornamento da parte dei tecnici professionisti.

Tra le varie novità, la dematerializzazione delle lettere di incarico di cui alle circolari n. 194/T del 13 luglio 1995 e n. 49/T del 27 febbraio 1996 .

In particolare, la circolare n. 49/T sopra citata definisce puntualmente le modalità ordinarie e le eccezioni ammissibili per la sottoscrizione dei tipi di aggiornamento, che sono stati distinti, sulla base della conformità o meno al decreto ministeriale n. 701 del 19 aprile 1994, nelle seguenti tre fattispecie:

  • tipi redatti in conformità alle disposizioni vigenti;
  • tipi non redatti in conformità alle disposizioni vigenti;
  • tipi non redatti in conformità alle disposizioni vigenti, ma ricevibili ed iscrivibili in atti.

L’ultima fattispecie comprende gli atti di aggiornamento con mancata sottoscrizione e/o mancata autorizzazione al mandato al tecnico professionista da parte di tutti i titolari di diritti reali, che risultano ricevibili ed iscrivibili in atti da parte dell’Agenzia quando presentano lettera di incarico al tecnico, riportante le motivazioni della mancata sottoscrizione e/o autorizzazione al mandato. 

La nuova versione del software consente la compilazione guidata e la dematerializzazione della lettera di incarico, nel rispetto del format allegato alla citata circolare n. 49/T del 1996.

La nuova versione “10.6.3 – APAG 2.15” della procedura Pregeo 10 consente l’automazione delle operazioni di frazionamento degli Enti Urbani (cfr. circolare n. 11/E dell’8 maggio 2023), con l’introduzione di nuove funzionalità sia nel software disponibile ai professionisti sia nelle funzionalità disponibili agli operatori dell’Ufficio.

frazionamenti interni al lotto urbano sono effettuati, salvo specifiche eccezioni, direttamente al Catasto Fabbricati, mediante presentazione di un atto di aggiornamento Docfa, con relativa identificazione e rappresentazione grafica (planimetrie e/o elaborato planimetrico) dei beni.

Il propedeutico frazionamento al Catasto Terreni, con atto di aggiornamento Pregeo, può invece essere richiesto nei seguenti casi particolari:

  • il lotto urbano deve essere ridefinito perché una porzione del lotto originario cambia destinazione/qualità, perdendo la destinazione “Ente Urbano – cod. 282” o “Fabbricato promiscuo – cod. 278”;
  • il lotto urbano deve essere ridefinito perché una porzione del lotto originario, pur mantenendo la medesima destinazione “Ente Urbano – cod. 282” o “Fabbricato promiscuo – cod. 278”, deve costituire o entrare a far parte di un nuovo lotto;
  • il lotto urbano deve essere ridefinito perché una porzione di un fabbricato ivi ubicato presenta caratteristiche costruttive proprie, potendosi considerare quindi fabbricato autonomo.

Nella risoluzione in esame viene chiarito che  il frazionamento al Catasto Terreni è possibile, per esigenze di coerenza con i principi fondanti del sistema catastale, solo qualora la “particella derivata” perda ogni collegamento con il lotto urbano originario.

Viceversa, qualora la “particella derivata” mantenga un qualsiasi collegamento con il lotto urbano originario, non è consentito operare l’aggiornamento in cartografia mediante frazionamento al Catasto Terreni, in coerenza con quanto sopra rappresentato.

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