Aggiornamento bonus vacanze
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L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la guida aggiornata per la corretta fruizione del bonus vacanze, previsto dall’art. 176, comma 1, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (decreto “Rilancio”). Il bonus, utilizzabile fino al 31 dicembre 2021, è spendibile per il pagamento di servizi offerti in Italia da imprese turistico ricettive, agriturismi e bed & breakfast, nonché per il pagamento di servizi offerti dalle agenzie di viaggi e tour operator, a seguito delle novità introdotte dall’art. 7 del D.L. n. 73/2021 (decreto “Sostegni-bis”).
Al riguardo si ricorda che:
- il bonus, da richiedere entro il 31 dicembre 2020 e utilizzabile fino al 31 dicembre 2021, è destinato a famiglie con ISEE non superiore a 40.000 euro. Può usufruirne un solo componente per nucleo familiare, anche diverso da chi ha effettuato la richiesta;
- il bonus è riconosciuto fino a un importo massimo di 500 euro per i nuclei familiari composti da più di due persone. L’importo è ridotto a 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone e a 150 euro per quelli composti da una sola persona;
- le spese devono essere sostenute in un’unica soluzione per i servizi resi da una singola impresa turistica e documentate con fattura o documento commerciale o, per il solo anno 2020, scontrino/ricevuta fiscale, nei quali sia indicato il codice fiscale di chi intende fruire dell’agevolazione;
- il bonus è fruibile nella misura dell’80% sotto forma di sconto per il pagamento dei servizi prestati dal fornitore e per il 20% come detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi;
- lo sconto praticato dal fornitore viene recuperato sotto forma di credito d’imposta utilizzabile in compensazione senza limiti di importo, attraverso il modello F24. In alternativa può essere ceduto a terzi, compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari.
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