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Agevolazioni “prima casa” spettanti fino a quando permane la dichiarazione di inagibilità dell’immobile “preposseduto”

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Gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà o di diritti reali su case di abitazione non di lusso sono assoggettati ad imposta di registro con l’aliquota del 2 per cento qualora nell’atto di acquisto l’acquirente dichiari:

  1. di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l’immobile da acquistare;
  2. di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni “prima casa” (Nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131).

Costituiscono quindi condizioni ostative alla fruizione delle agevolazioni “prima casa”, tra l’altro, la titolarità di altra casa di abitazione nello stesso Comune del nuovo acquisto, oppure di un’altra casa di abitazione acquistata con le agevolazioni, indipendentemente dal luogo in cui essa è ubicata.

Al riguardo, con il Principio di diritto 17 marzo 2022, n. 1, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che fino a quando permanga la dichiarazione di inagibilità dell’immobile “preposseduto”, è possibile usufruire dell’agevolazione “prima casa” in relazione all’acquisto del nuovo immobile, nel rispetto di tutte le altre condizioni previste dalla richiamata Nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al D.P.R. 131/86.

Si ricorda infine che, con la Risoluzione 1° agosto 2017, n. 107/E, relativa a un immobile dichiarato inagibile a seguito di un evento sismico, l’Agenzia delle Entrate chiarì che, per effetto di tale evento, si è verificato “un impedimento oggettivo, non prevedibile e tale da non poter essere evitato che ha comportato l’impossibilità per il contribuente di continuare ad utilizzare l’immobile acquistato per finalità abitative”.

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