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Agevolazioni prima casa e trasferimento all’estero: requisito da verificare già all’atto dell’acquisto

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Il contribuente che ha acquistato la sua “prima casa” beneficiando delle relative agevolazioni, nota II-bis, posta in calce all’art. 1 della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. n. 131/1986, non può rettificare la dichiarazione precedentemente resa nell’atto di acquisto in relazione al trasferimento della residenza entro il termine di diciotto mesi dall’acquisto, per presentare un atto integrativo dichiarando invece il possesso dei requisiti previsti per gli acquirenti trasferiti all’estero per ragioni di lavoro.

In tale caso si perderà il trattamento di favore con obbligo di pagamento delle imposte in via ordinaria posto che la condizione di trasferimento all’estero deve sussistere al momento della stipula dell’atto.

L’Agenzia delle Entrate si è espressa in tal senso con la risposta n. 238/2024.

In base alla circolare n. 3/E/2016, documento di prassi intervenuto post modifiche apportate alla citata nota 2-bis, comma 1 lett. a) dall’art. 2, comma 1, del D.L. n. 69/2023, il regime agevolato per l’acquisto della prima casa, fermo restando il rispetto di cui alla lettera b) e c), spetta anche alle persone fisiche che:

  • si siano trasferite all’estero per ragioni di lavoro. Attesa la diversa formulazione della disposizione in commento rispetto alla versione previgente, il requisito agevolativo deve ritenersi riferibile a qualsiasi tipologia di rapporto di lavoro (non necessariamente subordinato) e deve sussistere già al momento dell’acquisto dell’immobile. Il trasferimento per ragioni di lavoro verificatosi in un momento successivo all’acquisto dell’immobile non consente, quindi, di avvalersi del beneficio fiscale in questione;
  • abbiano risieduto in Italia per almeno cinque anni, o ivi svolto, per il medesimo periodo, la loro attività, anteriormente all’acquisto dell’immobile. A tal proposito si precisa che, con detto termine, si intende ricomprendere ogni tipo di attività, ivi incluse quelle svolte senza remunerazione; si precisa che, per la verifica del requisito temporale della residenza, nonché di quello relativo all’effettivo svolgimento in Italia della propria attività, il quinquennio non deve essere necessariamente inteso in senso continuativo;
  • abbiano acquistato l’immobile nel comune di nascita, ovvero in quello in cui avevano la residenza o in cui svolgevano la propria attività prima del trasferimento.

Nel caso di specie di cui alla risposta in parola, considerato che il requisito del trasferimento all’estero deve sussistere al momento dell’acquisto dell’immobile e non in una fase successiva, il contribuente non può procedere tramite atto integrativo alla rettifica della dichiarazione precedentemente resa sul trasferimento della residenza entro il termine di diciotto mesi dall’acquisto, per dichiarare il possesso dei requisiti previsti per gli acquirenti trasferiti all’estero per ragioni di lavoro.

In sintesi, il contribuente perderà le agevolazioni ma potrà presentare un’apposita istanza all’Ufficio presso il quale l’atto è stato registrato chiedendo la riliquidazione dell’imposta assolta in sede di registrazione, senza applicazione di sanzioni.

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