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Agevolazioni “prima casa”, dal Fisco ulteriori chiarimenti

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Nel caso in cui si usufruisca dell’agevolazione prima casa prima del matrimonio e il coniuge chieda tale agevolazione su un immobile in comunione legale solo per la propria quota, non può essere chiesta dall’altro coniuge una nuova agevolazione anche se si permuta l’immobile di proprietà esclusiva: lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’istanza di interpello 1° agosto 2022, n. 400.

Per l’Agenzia, in particolare, il precedente acquisto, da parte dei due coniugi, relativo all’immobile residenziale in un altro Comune, effettuato in regime di comunione legale, per il quale un coniuge ha usufruito dell’agevolazione “prima casa” per la sua quota pari al 50 per cento, osta alla fruizione da parte dell’altro coniuge del regime agevolativo in relazione all’immobile da acquistare in sede di permuta, in quanto si produce ope legis un’estensione dell’agevolazione anche in capo allo stesso, seppur non abbia fruito del regime di favore sulla propria quota. Nella situazione descritta, quindi, non risulta soddisfatta la condizione di cui alla lettera c) della Nota II-bis, art. 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Con la Risposta all’istanza di interpello 1° agosto 2022, n. 399 , è stato invece confermato che, una volta che l’acquirente abbia soddisfatto la condizione di cui alla lettera a) della Nota II-bis secondo le modalità e i termini prescritti, lo spostamento successivo della residenza dal Comune in cui è situato l’immobile agevolato non comporta la decadenza dall’agevolazione “prima casa” (in tal senso si richiama la sentenza della Corte di Cassazione 15 luglio 2016, n. 14510).

Resta peraltro fermo che la titolarità del diritto di proprietà di una casa di abitazione acquistata con le agevolazioni in esame impedisce la fruizione delle medesime agevolazioni in relazione ad altro immobile su tutto il territorio nazionale, ai sensi della richiamata lettera c) della Nota II-bis, art. 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al D.P.R. n. 131/1986.

Risposta all’interpello n. 399 del 1 agosto 2022

Risposta all’interpello n. 400 del 1 agosto 2022

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