Skip to main content

Agevolazioni “prima casa” anche nella cessione prima del quinquennio da parte dei coniugi separati

|

La vendita a terzi dell’immobile acquistato in comunione dai coniugi con le agevolazioni “prima casa”, prima del decorso del termine di 5 anni dall’acquisto, non comporta la revoca dei benefici fiscali se è stata effettuata in attuazione di accordi raggiunti in sede di separazione o di divorzio: lo ha stabilito la quinta sezione tributaria della Corte di Cassazione con l’ordinanza 28 novembre 2018, n. 7966 , depositata lo scorso 21 marzo.

I giudici di legittimità, in particolare, sono approdati a tale conclusione sulla base della dell’art. 19 della Legge 6 marzo 1987, n. 74, nel testo conseguente alla declaratoria di incostituzionalità (Corte costitutzionale, sentenza n. 154 del 1999), la cui “ratio” è quella di favorire la complessa sistemazione dei rapporti patrimoniali in occasione della crisi coniugale, senza che derivino ripercussioni fiscali sfavorevoli.

Si ricorda che ai sensi del richiamato art. 19 della Legge n. 74/1987, tutti gli atti, i documenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli artt. 5 e 6 della Legge 1° dicembre 1970, n. 898, sono esenti dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa.

Lavora con noi

Il nostro successo quotidiano dipende dalla qualità delle persone che lavorano nel nostro Studio, è per questo che crediamo nel valore e nel potenziale umano.
Essendo le nostre realtà in continua espansione siamo sempre pronti ad investire su nuove risorse.
Entra a far parte del nostro Team! Inviaci il tuo curriculum vitae, valuteremo con attenzione la tua candidatura con l’obiettivo di coinvolgerti nelle nostre ricerche di personale.






    ALLEGA CURRICULUM VITAE

    Esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali al fine che venga fornito il servizio o eseguita la prestazione richiesta