Agevolazioni “prima casa” anche nella cessione prima del quinquennio da parte dei coniugi separati
La vendita a terzi dell’immobile acquistato in comunione dai coniugi con le agevolazioni “prima casa”, prima del decorso del termine di 5 anni dall’acquisto, non comporta la revoca dei benefici fiscali se è stata effettuata in attuazione di accordi raggiunti in sede di separazione o di divorzio: lo ha stabilito la quinta sezione tributaria della Corte di Cassazione con l’ordinanza 28 novembre 2018, n. 7966 , depositata lo scorso 21 marzo.
I giudici di legittimità, in particolare, sono approdati a tale conclusione sulla base della dell’art. 19 della Legge 6 marzo 1987, n. 74, nel testo conseguente alla declaratoria di incostituzionalità (Corte costitutzionale, sentenza n. 154 del 1999), la cui “ratio” è quella di favorire la complessa sistemazione dei rapporti patrimoniali in occasione della crisi coniugale, senza che derivino ripercussioni fiscali sfavorevoli.
Si ricorda che ai sensi del richiamato art. 19 della Legge n. 74/1987, tutti gli atti, i documenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli artt. 5 e 6 della Legge 1° dicembre 1970, n. 898, sono esenti dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa.