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Agenzia delle Entrate: definizione delle liti anche oltre il lieve inadempimento

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L’Agenzia delle Entrate ha fornito le prime risposte in occasione degli incontri con la stampa specializzata del 20 settembre. Specifici chiarimenti hanno riguardato la definizione delle liti pendenti (art. 1, comma 186 ss. Legge n. 197/2022).

I chiarimenti per la definizione delle liti tributarie
Errore di calcolo delle somme dovute – eventuale rimedio Stante il rinvio alle disposizioni di cui all’art. 8 del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, contenuto nel comma 194, trova applicazione la normativa sul c.d. “lieve inadempimento”, contenuta nei commi 3 e 4 dell’art. 15-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, cui rinvia il comma 4 del citato art. 8, come già affermato dalla circolare 27 gennaio 2023, n. 2/E, p. 28.

La disciplina del lieve inadempimento si applica, quindi, in relazione al versamento di quanto dovuto per il perfezionamento della definizione agevolata in esame.

Interessi da rateazione e scomputo dal totale dovuto (ex art. 19 D.P.R. n. 602/1973) Se versati in pendenza di giudizio, tali interessi saranno scomputabili dal totale dovuto per la definizione agevolata della controversia ai sensi dell’art. 1, comma 196, Legge n. 197/2022 (Legge di Bilancio per il 2023). Non sono scomputabili gli importi di spettanza dell’agente della riscossione (aggi, spese per le procedure esecutive, spese di notifica, ecc.).

Sul lieve inadempimento, il versamento tardivo o carente dell’importo complessivo delle somme dovute per la definizione della lite o della prima rata nei limiti fissati dal comma 3 del citato art. 15-ter, non compromette quindi il perfezionamento della definizione agevolata della lite.

Inoltre, in presenza di errori incolpevoli dovuti, ad esempio, alla complessità del calcolo delle somme da versare che, pur eccedendo i limiti del lieve inadempimento, non siano incompatibili con l’evidente volontà di definizione della lite tempestivamente espressa, prima della emissione del provvedimento di diniego, gli uffici dell’Agenzia invitano contribuente a regolarizzare le carenze riscontrate. Senza alcuna conseguenza negativa sulla definizione agevolata.

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