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ADM: il punto sulle Informazioni tariffarie vincolanti

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L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha pubblicato la circolare n. 24/2024 in materia di informazioni tariffarie vincolanti, ITV.

Le ITV sono decisioni amministrative di rilievo unionale, previste per facilitare l’applicazione della normativa doganale ed incrementare il livello di compliance degli operatori economici. Per mezzo delle stesse, su richiesta degli interessati, le Autorità doganali degli Stati membri attribuiscono la classificazione doganale ad una determinata merce, con conseguente assegnazione del relativo codice di NC o TARIC, che dovrà poi essere obbligatoriamente utilizzato dal titolare della decisione nelle relative operazioni doganali.

Come si legge nella circolare in esame, al fine di garantire l’applicazione uniforme della normativa doganale, le Autorità doganali di tutti gli Stati membri hanno il compito di evitare il rilascio di decisioni ITV divergenti, che potrebbero creare una disparità di trattamento nei confronti degli operatori dell’UE.

Una divergenza, infatti, può emergere quando due o più decisioni ITV per prodotti identici o sufficientemente simili vengono adottate con classificazioni in codici tariffari diversi. In tali situazioni è previsto un obbligatorio confronto diretto tra le Autorità doganali, su iniziativa di uno degli Stati membri interessati; la procedura è disciplinata nel dettaglio nelle Linee guida relative alle Informazioni Tariffarie Vincolanti.

La circolare tra l’altro, analizza i presupposti e i requisiti per richiedere una ITV.

Le ITV possono essere richieste all’Autorità doganale competente dello Stato membro in cui il richiedente è stabilito o in cui dette decisioni saranno utilizzate. La domanda può essere proposta da un operatore commerciale o da un suo rappresentante incaricato della gestione dell’istanza.

Quest’ultimo non acquisisce la veste di titolare dell’ITV, riservata al richiedente che compie le operazioni doganali riferite alla merce oggetto di ITV. Anche un operatore economico stabilito al di fuori del territorio della UE può richiedere una ITV all’Autorità doganale dello Stato Membro in cui intende svolgere le operazioni doganali, previa acquisizione del codice EORI presso la stessa Autorità doganale.

Le decisioni ITV hanno piena efficacia giuridica su tutto il territorio dell’Unione e sono vincolanti nei confronti:

  • di tutte le Autorità doganali dell’Unione Europea, che devono riconoscere al titolare dell’ITV il codice tariffario ivi indicato per quella determinata merce in occasione dell’espletamento delle operazioni doganali effettuate esclusivamente dopo l’adozione della decisione;
  • del titolare della decisione, che deve utilizzare l’ITV (a decorrere dalla data di pubblicazione sul portale informatico), ogni volta che effettua un’operazione doganale riguardante la merce oggetto della decisione.

Per potersi avvalere dell’ITV è obbligatorio riportare l’indicazione per esteso dell’identificativo dell’ITV come riportato nella casella 2 della “decisione” (es. IT BTI IT922104-2024-BTI0999) in corrispondenza del codice documento C626 tra i documenti a supporto della dichiarazione doganale.

circolare 24-2024

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