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Adesione ai PVC tra vecchie e nuove regole

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La riforma fiscale, con l’art. 1 del D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13, ha riproposto la c.d. adesione ai PVC. L’intervento è stato effettuato inserendo nel D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, l’art. 5-quater.

La nuova chance di adesione ai processi verbali di constatazione riguarda i verbali emessi (sottoscritti) dalle Entrate o dalla Guardia di finanza a decorrere dallo scorso 30 aprile.

Al contribuente viene data ampia scelta sulle chance operative a sua disposizione. Infatti, alla consegna del PVC, il contribuente può decidere se esprimere adesione (deve essere integrale rispetto a tutti i rilievi contenuti nel PVC), ricorrere al ravvedimento operoso, anche per parte dei rilievi constatati (riduzione sanzioni a 1/5), oppure attendere l’accertamento o lo “schema di provvedimento” laddove applicabile il nuovo contraddittorio preventivo ex art. 6-bis  della Legge n. 212/2000.

Nuova adesione ai PVC
Cosa Adesione ai PVC, ex art. 5-quater, D.Lgs. n. 218/1997
 

 

Ambito oggettivo di applicazione

Possono essere oggetto di adesione le violazioni riguardanti: Irpef e Ires e relative ritenute e addizionali, imposte sostitutive, Iva, contributi previdenziali, Irap, Ivie, Ivafe, imposta di registro, imposta ipotecaria/catastale, imposte sulle successioni/donazioni, imposte sulle assicurazioni, crediti di imposta agevolativi.
 

 

Procedura

Ai fini dell’adesione il contribuente deve presentare, via PEC, oppure in Ufficio, o per raccomandata A/R (allegando copia del documento di riconoscimento) ,  entro il trentesimo giorno successivo a quello della consegna del processo verbale di constatazione, una comunicazione (è disponibile apposito modello) all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente per il periodo d’imposta oggetto di definizione indicato nel verbale, nonché all’Organo verificatore (l’Ufficio dell’ente che ha redatto il verbale).
Riferimento a più imposte o più annualità In ipotesi di PVC riferito a più annualità o a più imposte la cui competenza è di diversi uffici dell’Agenzia delle entrate, il contribuente deve inviare la comunicazione a tutti gli uffici competenti per le annualità interessate.
 

 

 

Adesione condizionata o non condizionata (errori manifesti)

Il contribuente può prestare adesione: a) senza condizionib) condizionandola alla rimozione di errori manifesti. In tali ipotesi il contribuente manifesta la volontà di subordinare l’adesione al processo verbale al fatto che l’organo verificatore rimuova incongruenze, inesattezze, errori di calcolo, individuabili in maniera evidente e manifesta nel processo verbale. L’organo verificatore, entro 10 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, può correggere tali errori mediante aggiornamento del verbale, inviando al contribuente (al recapito indicato nella comunicazione) e all’indirizzo PEC del competente ufficio dell’Agenzia una comunicazione in cui sono indicati i motivi dell’accoglimento e la correzione dell’errore manifesto.
Adesione condizionata e rilievi su più periodi d’imposta Nel caso in cui il contribuente intenda richiedere la rimozione di errori manifesti per un solo periodo di imposta dei molteplici presenti nel verbale, dovrà presentare una sola istanza condizionata relativa a tutti i periodi di imposta regolarizzabili (compresi quelli per cui non è richiesta la rimozione di errori manifesti), con la conseguenza che il mancato accoglimento della richiesta di rimozione degli errori manifesti (relativi ai rilievi inerenti un solo periodo di imposta) determinerà la mancata adesione al verbale per tutti i periodi di imposta presenti nel verbale e indicati nell’istanza condizionata.
 

Notifica dell’atto di definizione 

Nel caso di comunicazione di adesione senza condizioni, entro i 60 giorni successivi alla sua presentazione, l’Ufficio dell’Agenzia notifica al contribuente l’atto di definizione dell’accertamento parziale.
 

 

Versamenti

Sulle modalità di pagamento, l’art. 5-quater rimanda all’art. 8 del  D.Lgs. n. 218 in materia di accertamento con adesione:

  • in unica soluzione,
  • in 8 rate trimestrali oppure in sedici rate trimestrali in caso di importi superiori a € 50.000, con prima rata versata sempre entro i 20 giorni dalla notifica dell’atto di definizione.
 

Scomputo perdite

Qualora i contribuenti intendano avvalersi della facoltà di chiedere che le perdite siano computate in diminuzione dai maggiori imponibili, trasmettono in via telematica l’istanza IPEC o IPEA, contestualmente alla presentazione della comunicazione di adesione al verbale.

Infine, è utile ricordare che qualora l’adesione ai PVC, ex art. 5-quater del D.Lgs. n. 218/1997, riguardi violazioni inerenti crediti di imposta e agevolativi indebitamente utilizzati in compensazione, non è possibile avvalersi della rateazione; in tal caso, con riferimento alle modalità di versamento, va selezionato necessariamente “il check unica soluzione”.

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