Adempimenti Iva per la prenotazione online di biglietti per l’accesso ad eventi di spettacolo o sportivi
Non è esonerato dagli obblighi di fatturazione e di certificazione fiscale dei corrispettivi il servizio reso da una società a privati acquirenti (B2C) mediante una piattaforma automatizzata, sulla quale gli organizzatori mettono in vendita i biglietti per l’accesso ad eventi di spettacolo, sport e cultura, ed accessibile dagli acquirenti via internet o tramite call-center o punti vendita autorizzati: lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con il Principio di diritto 16 dicembre 2019, n. 26 .
Il servizio in esame, infatti, rappresenta un servizio di intermediazione, ai sensi dell’art. 46 della Direttiva Iva, essendo reso a persone che non sono soggetti passivi d’imposta da parte di un intermediario che agisce in nome e per conto altrui.
Per l’Agenzia, tale servizio non è ricompreso tra i “servizi prestati tramite mezzi elettronici”, di cui all’art. 7, paragrafo 1, del Regolamento Ue n. 282/2011.
Nell’occasione è stato altres precisato che il servizio reso da una società ai privati acquirenti, consistente nella possibilità di stampare da remoto il biglietto acquistato online (cosiddetta “stampa a casa”), in relazione al quale la società percepisce un compenso, si qualifica come accessorio al servizio di intermediazione reso tramite la piattaforma automatizzata, ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. n. 633/1972.
Trattandosi di un servizio accessorio, lo stesso dev’essere assoggettato al medesimo trattamento Iva applicabile al servizio di intermediazione, compresi gli adempimenti in materia di fatturazione e di certificazione dei corrispettivi.
Analogamente, il servizio di spedizione materiale dei biglietti acquistati online presso il domicilio fisico indicato dai relativi acquirenti – a fronte del quale la societàri addebita a questi ultimi le spese di trasporto applicate dai vettori – costituisce servizio accessorio, ex art. 12 del decreto Iva, al servizio principale di intermediazione reso dalla società.