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Acquisto di carburante tramite card, l’Agenzia indica i dati necessari per la fattura differita

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Con la Risposta all’istanza di interpello 10 febbraio 2020, n. 44, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito agli obblighi documentali previsti per le cessioni di carburante effettuate da una società attiva nel settore della grande distribuzione organizzata di carburante al gestore di carte di credito ricaricabili (card) utilizzate per i rifornimenti presso qualsiasi distributore in Italia e all’estero. Tale soggetto gestore, infatti, si pone come cessionario del carburante acquistato dagli utilizzatori delle card presso gli impianti di distribuzione della società distributrice.

Per l’Agenzia delle Entrate, nella situazione descritta le cessioni di carburante ricadono negli obblighi generali di fatturazione elettronica – di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127, e all’art. 1, comma 916, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 – con opzione per l’emissione della fattura da parte del cessionario o di un terzo per conto del cedente.

Resta comunque ferma la responsabilità del cedente, ai sensi dell’art. 21, comma 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (in materia si rinvia altresì alla Circolare 30 aprile 2018, n. 8/E).

È stato inoltre affermato che – ai fini della fatturazione differita – non sono idonei a soddisfare i requisiti prescritti dall’art. 1 del D.P.R. 14 agosto 1996, n. 472, i seguenti dati in possesso del gestore della card e indicati in un documento riepilogativo:

  1. codice impianto (associato a quello di proprietà della società distributrice del carburante);
  2. data del rifornimento;
  3. numero ID Mastercard;
  4. codice articolo;
  5. descrizione (benzina o diesel);
  6. importo.

In particolare, i predetti dati appaiono inidonei a fornire con precisione alcuni elementi obbligatori prescritti: le generalità del cedente e la quantità di carburante ceduto.

Con la Circolare 24 giugno 2014, n. 18/E, infatti, l’Agenzia delle Entrate aveva precisato che “nel caso di cessione di beni, la fattura differita potrà contenere, in luogo del dettaglio delle operazioni, anche solo l’indicazione della data e del numero del documento di trasporto o del documento idoneo avente le caratteristiche determinate con D.P.R. 14 agosto 1996, n. 472

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