Acquisti esclusi dal reverse charge
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Con la Risoluzione 31 marzo 2011, n. 36/E, l’Agenzia delle Entrate precisò che “il reverse charge non torna applicabile alle cessioni dei componenti ed accessori dei ‘telefoni cellulari’”.
In aderenza a tale principio, con la Risposta all’istanza di interpello 1° ottobre 2021, n. 643 , è stato precisato che l’istituto del reverse charge si applica ai soli beni puntualmente individuati dall’art. 17, comma 6, lett. c), del D.P.R. n. 633/1972, con la conseguenza che rientrano nel regime ordinario di fatturazione e non nell’ambito applicativo del reverse charge gli acquisti e le rivendite di monitor, adattatori e cavi di rete.
Con la richiamata Risposta n. 643/2021 è stato inoltre affermato quanto segue:
- ai fini dell’applicazione del reverse charge, il cedente non è tenuto ad alcuna verifica delle future intenzioni del cessionario sulla successiva rivendita, o meno, del bene: non sussiste infatti un obbligo da parte del cedente di acquisire una specifica attestazione e/o dichiarazione da parte del cessionario in ordine allo status di utilizzatore finale, ancorché soggetto passivo IVA;
- il cessionario è obbligato all’assolvimento dell’imposta mediante reverse charge anche se non stabilito in Italia o avente stabile organizzazione in Italia. Ai fini dell’assolvimento di tale obbligo, il cessionario – non stabilito o in assenza di stabile organizzazione nel territorio dello Stato – dovrà identificarsi ai fini IVA in Italia oppure dovrà provvedere alla nomina di un rappresentante fiscale (circolare 25 maggio 2016, n. 21/E; Risoluzione 28 marzo 2012, n. 28/E).
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