Accordo transattivo per la chiusura di una lite: imposta di registro al 3%
In assenza di un rapporto sinallagmatico ossia laddove la corresponsione di una somma di denaro non è legata ad una specifica prestazione di servizi, l’accordo di natura transattiva per il pagamento di un contributo per le spese legali all’avvocato della controparte sconta l’imposta di registro al 3% ex art. 9 della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. n. 131/1986, TUR (“Atti soggetti a registrazione in termine fisso. Atti aventi ad oggetto prestazioni patrimoniali”).
L’imposta andrà calcolata sulla somma oggetto di accordo e non sul valore della controversia.
L’Agenzia delle Entrate si è espressa in tal senso con la risposta n. 85/2025.
Nella situazione in esame le parti, al fine di chiudere la lite giudiziale pendente presso la Corte d’Appello, intendevano concludere un accordo transattivo che prevede di «limitare il risarcimento stabilito dalla sentenza di primo grado a quanto già corrisposto dalla compagnia di assicurazione», nonché il pagamento di una somma di euro 20.000 a titolo di “contributo” per le spese legali, che, come chiarito in sede di integrazione spontanea, verrà corrisposto dall’Istante direttamente all’Avvocato difensore della controparte.
Da qui, è stato chiesto all’Agenzia delle Entrate quale sia il corretto trattamento fiscale da applicare a tale accordo transattivo.
Secondo l’Amministrazione finanziaria, la somma dovuta dall’Istante deve ritenersi esclusa dal campo di applicazione dell’IVA per carenza del presupposto oggettivo, dal momento che la stessa non costituisce il corrispettivo di una prestazione di servizi resa nell’ambito di un rapporto contrattuale.
L’Istante resta, infatti, estraneo al rapporto di mandato professionale che lega l’Avvocato (in favore del quale viene effettuato il versamento della somma di denaro) alla sua controparte, committente della prestazione.
Conseguentemente, poiché l’accordo in esame comporta un obbligo di pagamento a carico dell’Istante, che deriva dalla transazione che si intende stipulare, in linea con le previsioni di cui all’art. 29 del D.P.R. n. 131/1986, TUR, l’Agenzia delle Entrate ritiene applicabile l’imposta proporzionale di registro con l’aliquota del 3%, prevista per gli atti a contenuto patrimoniale dall’art. 9 (“Atti soggetti a registrazione in termine fisso. Atti aventi ad oggetto prestazioni patrimoniali”) della Tariffa, Parte I, allegata al TUR.
Percentuale da applicarsi all’importo di euro 20.000 ossia sulla somma oggetto di accordo e non sul valore della controversia.