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Acconto IVA. Metodi di calcolo e cause di esclusione

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Il 27 dicembre scade il termine per versare l’acconto IVA 2023, in virtù delle disposizioni di cui all’, Legge n. 405/1990.

I metodi di calcolo utilizzabili sono gli stessi di quelli in essere per gli anni precedenti, ossia storico, previsionale e analitico. L’importo versato a titolo di acconto potrà essere scomputato dalla liquidazione periodica del mese di dicembre / quarto trimestre o in sede di dichiarazione annuale (contribuenti trimestrali).

Metodi di calcolo acconto IVA 2023
 

 

 

 

Storico 

88% del versamento effettuato, o che avrebbe dovuto essere effettuato, per il mese o trimestre dell’anno precedente.

L’88% è calcolato sul debito d’imposta risultante:

  • per i contribuenti mensili dalla liquidazione periodica relativa al mese di dicembre dell’anno precedente;
  • per i contribuenti trimestrali ordinari, ex art. 7, D.P.R. n. 542/1999, dalla dichiarazione annuale IVA relativa all’anno precedente;
  • per i contribuenti trimestrali “speciali” (autotrasportatori, distributori di carburante, imprese di somministrazione acqua, gas, energia elettrica, ecc.) dalla liquidazione periodica del quarto trimestre dell’anno precedente.
 

Previsionale 

L’acconto è pari all’88% dell’IVA che si prevede di dover versare:

  • per il mese di dicembre, se si tratta di contribuenti mensili;
  • in sede di dichiarazione annuale IVA, se si tratta di contribuenti trimestrali ordinari;
  • per il quarto trimestre, per i contribuenti trimestrali “speciali”.

Il dato previsionale va considerato al netto dell’eventuale eccedenza detraibile riportata dal mese o dal trimestre precedente.

Analitico  Il calcolo è effettuato sulla base delle operazioni effettuate fino al 20 dicembre.

In particolare, l’acconto è pari al 100% dell’importo risultante da un’apposita liquidazione che tiene conto dell’IVA relativa alle seguenti operazioni:

  • annotate nel registro delle fatture emesse (o dei corrispettivi) dal 1° dicembre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti mensili) o dal 1° ottobre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti trimestrali);
  • effettuate, ma non ancora registrate o fatturate, dal 1° novembre al 20 dicembre;
  • annotate nel registro delle fatture degli acquisti dal 1° dicembre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti mensili) o dal 1° ottobre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti trimestrali).

 

Sul metodo storico, c’è da dire che, come da  Risoluzione 23 dicembre 2004, n. 157/E, ai fini del calcolo dell’acconto, non concorre alla base di calcolo la maggiorazione a titolo di interessi dell’1 per cento applicata all’IVA dovuta in sede di dichiarazione annuale.

Particolare attenzione va prestata alle cause di esonero dal versamento dell’acconto.

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